Regolare funzionamento del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
10 Agosto 2020
Categoria 
05 Organi dei Comuni e delle Province
Sintesi/Massima 

In mancanza del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale troveranno applicazione le norme dello statuto comunale. Il limite al di sotto del quale non potrebbe esservi validità della seduta consiliare è indicato dall’38, comma 2, del T.U.O.E.L.

Testo 

Tre consiglieri dimissionari hanno chiesto di conoscere l’orientamento di questo Ufficio in merito al regolare funzionamento del consiglio comunale.
Quest’ultimo, al quale sono assegnati 10 consiglieri più il sindaco, è attualmente composto da quattro consiglieri di maggioranza più il sindaco, non essendosi ancora proceduto alla surroga dei tre consiglieri dimissionari.
Viene al riguardo rappresentato che il consiglio comunale in seconda convocazione ha approvato il rendiconto di gestione anno 2019, con il voto dei quattro consiglieri comunali e del sindaco. Successivamente, i tre consiglieri che avevano pochi giorni prima rassegnato le proprie dimissioni hanno contestato, con un esposto, la validità della delibera con la quale il rendiconto è stato approvato in seconda convocazione, non essendosi raggiunto il numero legale in prima convocazione. Gli stessi consiglieri dimissionari hanno chiesto lo “scioglimento immediato del Consiglio Comunale per mancanza del numero legale dei consiglieri in prima convocazione”
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
La vicenda va inquadrata alla luce dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».
Lo Statuto comunale, all’articolo 11, stabilisce che l’organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinati da apposito regolamento, che dovrà prevedere, tra l’altro, “il numero dei consiglieri per la validità delle sedute, con precisazione che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, in seconda convocazione, senza computare a tal fine il Sindaco”. Tuttavia il regolamento non è stato mai approvato, con la conseguenza che nel caso di specie troverà applicazione la norma di cui all’articolo 11 dello Statuto sia in prima che in seconda convocazione, essendo il terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco, la soglia indicata dall’articolo 38, comma 2, del T.U.O.E.L. come limite al di sotto del quale non potrebbe esservi validità della seduta.
Atteso quanto sopra, l’attuale numero dei consiglieri comunali in carica consente all’organo consiliare di esercitare regolarmente le proprie funzioni e, dunque, anche di procedere alla surroga dei consiglieri dimessi. Difatti, non può trovare applicazione, nel caso di specie, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in virtù del quale: non può “farsi luogo alla surroga dei consiglieri dimissionari, per la sopravvenuta impossibilità per l’organo consiliare di costituirsi in sede di prima convocazione”, configurandosi, tale impossibilità, quale valida ipotesi di scioglimento del consiglio comunale stesso. (Cfr. TAR Campania – Napoli, sentenza n. 2131/2018).
Va ricordato che il consiglio comunale è tenuto a provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, essendo essa un atto interamente vincolato ed obbligatorio per legge ex art. 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 (cfr. T.A.R. per la Campania – Salerno, sentenza 26 ottobre 2016, n. 2346; T.A.R. per l’Abruzzo – L’Aquila, sentenza 30 luglio 2005, n. 667). Inoltre, termine di dieci giorni entro il quale si deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari a norma del combinato disposto degli articoli 38, comma 8, e 45, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, ha carattere non perentorio ma acceleratorio (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17 febbraio 2006, n. 640), sebbene ciò non comporti che “… l'adozione di quell'atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario, tanto che secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell'ente inadempiente…” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza 30 luglio 2005, n. 667).