La richiesta da parte del consigliere comunale di atti riferibili all'iscrizione anagrafica di un minore non è riconducibile alle esigenze del mandato amministrativo.
È stato posto un ulteriore quesito in materia di accesso agli atti da parte di un consigliere comunale. Gli atti richiesti riguardano un minore e, in particolare: 1) copia della nota di richiesta di accesso agli atti anche endoprocedimentali da parte di uno dei controinteressati (genitore presunto), di iscrizione anagrafica del minore; 2) nota di comunicazione dell'ente di tale richiesta ai controinteressati; 3) note dell'ente di accoglimento delle richieste avanzate dal controinteressato genitore presunto, con allegati i certificati che interessano il minore; 4) nota dell'ente di trasmissione della nota di autorizzazione all'accesso da parte del genitore presunto; 5) copia della nota con cui il genitore presunto chiede tutta la ulteriore documentazione che riguarda il minore in questione; 6) nota di risposta dell'amministrazione con cui si specifica che tutta la documentazione in possesso dell'ente era già stata consegnata all'interessato. Con riferimento all'odierna fattispecie giova richiamare la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n.253 del 9 luglio 2020, che ha affermato che "un accesso potenzialmente illimitato a tutti gli atti ... pare travalicare il limite intrinseco della utilità per l'espletamento del mandato". Sempre secondo il giudice amministrativo tale diritto, "va esercitato in maniera ragionevole e congrua al vincolo di funzionalità che lo connota, essendo mero strumento per svolgere in maniera consapevole, informata, adeguatamente preparata e, occorrendo, costruttivamente critica, il ruolo di componente dell'organo consiliare". Anche il C.d.S., sez.V, con la sentenza n.12 del 2 gennaio 2019, ha chiarito che "la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante, ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere". Occorre, altresì, considerare che la tipologia e natura di atti di cui viene chiesto il rilascio, tra l'altro attinenti ai compiti svolti dal comune per servizi di competenza statale, non risulta riconducibile alle esigenze connesse all'espletamento del mandato. In proposito, nella richiamata sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia, nell'enucleare alcune casistiche di atti, tra cui proprio quelli riferibili ai compiti svolti dal comune in servizi di competenza statale, viene ritenuto "ictu oculi evidente che trattasi di atti, ... che non sono nemmeno latamente riconducibili alle esigenze di mandato, le quali trovano la propria ragione d'essere e, al contempo, il proprio limite nelle attribuzioni (tassative) del Consiglio comunale".