Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute di consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
4 Agosto 2020
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Il d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2020, all'art.73, c.1, legittima le sedute dei consigli e delle giunte comunali con modalità videoconferenza, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime per garantire la regolarità della riunione.

Testo 

Un consigliere comunale ha segnalato alcune problematiche in merito alle sedute di consiglio svoltesi durante il pregresso periodo emergenziale. In particolare, in relazione alla disposizione con la quale il presidente del consiglio comunale ha disciplinato le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, gli esponenti lamentano: 1) la mancata convocazione dei capigruppo per la definizione della data, dell'orario e dell'ordine del giorno delle sedute di consiglio; 2) il mancato esercizio della possibilità di svolgere le sedute in modalità di presenza promiscua, ossia in parte presenza in aula ed in parte in videoconferenza, chiedendo, altresì, se l'ente si sia dotato di un piano di sicurezza per i consiglieri e per il pubblico presenti in aula. È stato, rilevato, infine, che non si sarebbe proceduto alla trasmissione delle sedute in streaming. Per tali circostanze l'esponente chiede alla Prefettura di assumere provvedimenti, eventualmente, ai sensi dell'art.39, comma 5, del decreto legislativo n.267/00. Al riguardo, si osserva che il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.27, all'art.73, comma 1, legittima le sedute dei consigli e delle giunte comunali con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione. La norma è tesa a garantire la funzionalità degli organi elettivi in condizioni di sicurezza, proprio in ragione della situazione di emergenza, ferma restando l'autonomia degli organi locali nell'individuare e disciplinare le modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza - qualora non già stabilite nel regolamento - nel rispetto dei criteri recati dalla norma. La disposizione di legge - il cui termine di vigenza è stato prorogato fino al 15 ottobre p.v. dal decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 - lascia la "facoltà" (e, dunque, non l'obbligo) agli enti locali sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità", ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi elettivi (nonché delle giunte comunali) - e per analogia anche gli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo. Con la disposizione del 9 aprile scorso il presidente del consiglio comunale ha, infatti, disciplinato le modalità di svolgimento delle riunioni prevedendo, tra l'altro, che "la seduta può avvenire, in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed in ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale". Pur essendo prevista nella disposizione presidenziale anche la possibilità di presenza promiscua, la determinazione del presidente del consiglio comunale di convocare la seduta esclusivamente nell'una o nell'altra forma non sembra censurabile proprio per l'ampia discrezionalità rimessa in merito allo stesso presidente del consiglio. Riguardo al mancato coinvolgimento della conferenza dei capigruppo nella definizione dei lavori del consiglio, si ritiene che l'enunciazione di principio contenuta nell'articolo 24, comma 1, dello statuto secondo cui "la Conferenza è di supporto al presidente nella definizione del calendario e nello svolgimento dei lavori del consiglio comunale", stante la sua genericità, dovrebbe trovare applicazione di dettaglio nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ex art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00. Ciò posto, una volta optato per la facoltà concessa dalla normativa speciale sopra citata per l'effettuazione delle sedute in modalità di videoconferenza, è rimessa alla determinazione del sindaco/presidente del consiglio l'individuazione dei "criteri di trasparenza e tracciabilità" (in sostanza, la garanzia della pubblicità come prevista dal comma 7 del richiamato art.38) ed è demandata al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 97 del medesimo T.U.O.E.L., la certificazione della regolarità della seduta, con la garanzia di adeguata pubblicità, ove previsto, secondo le modalità individuate dall'ente. In condizioni ordinarie, la pubblicità è garantita, tra l'altro, con l'ammissione del pubblico nella sala ove si svolgono le riunioni. Tale modalità, nel persistere della fase emergenziale, è esclusa – come disposto dal presidente - (o limitata) anche nel caso di riunioni che si svolgano con la presenza fisica dei consiglieri nelle aule comunali. Le sedute in videoconferenza, proprio sulla base dei criteri di trasparenza che sono individuati dal presidente/sindaco in virtù della normativa speciale, potrebbero essere organizzate in modalità streaming in diretta o "on demand". Peraltro, per le convocazioni in modalità videoconferenza, il presidente del consiglio comunale ha comunicato che "la seduta sarà registrata ed il relativo video sarà reso disponibile nei giorni successivi sul sito dell'ente". In ogni caso, anche nell'eventualità in cui non si fosse optato per tale scelta, a garanzia della pubblicità potrebbe supplirsi all'obbligo in parola con la pubblicazione sul sito dell'ente dei relativi verbali. Ciò, alla luce anche del contenuto della sentenza n.958/2014 del 18/07/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) emessa in materia di pubblicità dei lavori delle commissioni (valida, in questo caso, anche per il consiglio). Il T.A.R., infatti, in base al citato art.38, ha sostenuto che "chiunque può assistere ai lavori delle Commissioni senza doverne spiegare le ragioni ... Ne consegue che non può denegarsi al cittadino l'accesso ai verbali che sono il resoconto delle sedute delle Commissioni". Considerato che durante le sedute consiliari o delle commissioni, di norma non è consentito al pubblico interloquire direttamente con i consiglieri partecipanti, l'esibizione successiva dei verbali soddisferebbe, dunque, le esigenze di pubblicità dei lavori come previsto dall'art.38 e la pubblicità degli atti ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n.267/00, nonché – come ricordato con la citata sentenza del T.A.R. Puglia n.958/2014 - l'esigenza di trasparenza dettata dall'art.1 del d.lgs. n.33/2013. Inoltre, per le sedute in presenza sembra sufficiente la previsione, come contenuta nella convocazione del 10 luglio 2020, relativa all'applicazione delle norme anticontagio che prevedono l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali (mascherine) sia per i consiglieri che per il pubblico presente. Infine, riguardo al richiesto intervento sostitutivo da parte del prefetto, come previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000, si osserva che tale potere è esercitabile solo nel caso della mancata convocazione del consiglio comunale come disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo 39. Considerato che il presidente del consiglio comunale ha comunque convocato il consiglio comunale più volte, non sembrando che sia stata disattesa alcuna richiesta, né che sia stata omessa alcuna convocazione resa obbligatoria per legge (peraltro non segnalata dagli esponenti), non si configurano i tassativi presupposti previsti dalla norma ai fini dell'intervento sostitutivo da parte del prefetto.