Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute di consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
13 Agosto 2020
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

In contesto di pandemia da covid-19, la scelta della modalità di riunione e la fissazione dei criteri di tracciabilità e di trasparenza sono rimessi alle determinazioni del presidente del consiglio comunale.

Testo 

Un consigliere comunale ha segnalato la mancata adesione da parte del presidente del consiglio comunale alla pregressa istanza - avanzata da tutti i consiglieri della minoranza – con cui veniva chiesto di riattivare le sedute di consiglio comunale in modalità di presenza fisica, anziché "da remoto". In particolare, nell'esposto viene rappresentato che tale esigenza segnalata dai consiglieri è motivata dalla circostanza che per la discussione di taluni complessi argomenti – nello specifico "il regolamento urbanistico" - è necessaria l'esposizione di cartografie voluminose e di altro materiale di complemento. Analoga difficoltà per la discussione non in presenza era stata manifestata in merito alla seduta del consiglio indetta per l'approvazione della deliberazione di assestamento di bilancio. Al riguardo della questione sottoposta, si osserva che il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.27, all'art.73, comma 1, legittima le sedute dei consigli e delle giunte comunali con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione. La norma, che testualmente prevede che le sedute dei consigli possono svolgersi in videoconferenza "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio", demanda all'autonomia degli organi locali l'individuazione e la disciplina delle modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza - qualora non già stabilite nel regolamento - nel rispetto dei criteri recati dalla norma stessa. La disposizione di legge - il cui termine di vigenza è stato prorogato dall'articolo 1, comma 3, punto 16, dell'allegato del decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, a causa del persistere del rischio di contagi - lascia la "facoltà" (e, dunque, non l'obbligo) agli enti locali sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità" – di scegliere per le sedute degli organi collegiali il sistema di videoconferenza in luogo della presenza fisica ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi - e per analogia anche degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo, al contempo, che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza. Con atto del 31 luglio scorso il presidente del consiglio comunale ha disposto la proroga delle misure organizzative fino al 15 ottobre 2020 per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute consiliari approvate con proprio provvedimento n.1/2020, in applicazione del differimento della vigenza della norma introdotta dal citato D.L. n.83/2020. Occorre ribadire che la legge lascia al presidente del consiglio comunale il compito di fissare previamente i criteri di trasparenza e tracciabilità, disponendo solo in maniera generica che gli organi collegiali possono riunirsi con tale modalità. È demandata, quindi, alle singole amministrazioni, sulla base anche di valutazioni correlate alla situazione del proprio territorio rispetto al rischio specifico, la facoltà di prevedere le riunioni in videoconferenza. Da quanto sopra consegue che è rimessa alla valutazione del presidente anche l'opportunità di condividere con la maggioranza del consiglio comunale, per il tramite della conferenza dei capigruppo, in ragione della complessità degli argomenti da sottoporre all'approvazione del consiglio, la modalità da prescegliere, fermo restando che, nel caso in cui si opti per quella in presenza, dovranno essere garantite le misure di sicurezza prescritte ed idonee a prevenire e contrastare il rischio di contagio. Nel senso sopraindicato potrebbe deporre, seppure in via analogica, l'articolo 15, comma 6, dello statuto comunale, dove si prevede che il consiglio comunale si riunisca di regola nella sede del comune, e che, se specifiche circostanze lo richiedano, il presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, possa stabilire che la riunione abbia luogo in sede diversa. Allo stesso modo l'art.51, comma 3, del regolamento consiliare, stabilisce che "il consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori dalla propria sede per decisione del Presidente, sentiti i vice presidenti, o quando lo decida la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari". Quanto sopra, fermo restando che, nella vigenza della disposizione emergenziale, la scelta della modalità di riunione e la fissazione dei criteri di tracciabilità e di trasparenza sono rimessi alle determinazioni del presidente dell'organo, cui parimenti compete valutare l'opportunità di condividere previamente o meno con la conferenza dei capi gruppo, seduta per seduta, se tenerla in presenza o da remoto.