Costituzione e funzionamento gruppo consiliare. Cambio denominazione e simbolo gruppo consiliare di minoranza

Territorio e autonomie locali
22 Luglio 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Cambio denominazione gruppo consiliare. In carenza di disposizioni regolamentari - ma con unanime volontà dei consiglieri facenti parte del gruppo - potrebbe essere redatto apposito verbale ove viene stabilita la modifica della denominazione.

Testo 

Un segretario comunale ha posto un quesito in materia di cambio di denominazione e del simbolo di un gruppo consiliare di minoranza. In particolare, è stato segnalato che il gruppo in questione è costituito da tre consiglieri comunali, tra i quali, da oltre un anno, non è più presente il candidato sindaco dimissionario. Alla richiesta è stato allegato stralcio dello statuto, il quale all'articolo 8 consente la formazione di gruppi di almeno 3 componenti (o anche di minore entità se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale), nonché dell'articolo 49 del regolamento che ribadisce i predetti principi. Al riguardo, si rappresenta, in linea generale, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del citato T.U.O.E.L.. Giova richiamare la pronuncia del T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento, sent. n.75 del 2009, la quale ha precisato che "il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art.67 della Costituzione ... pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza". In linea con il principio generale secondo il quale, all'elemento 'statico' dell'elezione in una lista si sovrappone quello 'dinamico', fondato sull'autonomia politica dei consiglieri, potrebbero ritenersi in genere ammissibili anche i mutamenti all'interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari. Nel caso di specie, lo statuto ed il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale non disciplinano espressamente la possibilità di mutare la denominazione dei gruppi consiliari formatisi a seguito delle elezioni amministrative, né parimenti presentano disposizioni che ne vietino la possibilità. Rilevato, inoltre, che nell'ordinamento non si rinvengono norme sulle modalità di utilizzo del simbolo, si esprime l'avviso che la richiesta di mutamento di denominazione formulata dal gruppo consiliare in questione possa trovare accoglimento anche nella considerazione che a seguito dell'uscita dal gruppo del candidato alla carica di sindaco, l'utilizzo del simbolo nella sua formulazione originaria potrebbe ingenerare equivoci e recare pregiudizio alla trasparenza dell'azione politica. Riguardo alla procedura da seguire, in carenza di disposizioni di dettaglio nel regolamento - nonostante lo specifico rinvio da parte dell'articolo 8, comma 3, dello statuto – in presenza dell'unanime volontà dei consiglieri facenti parte del gruppo - potrebbe essere redatto apposito verbale ove viene stabilita la modifica della denominazione e la designazione del capogruppo. Di tale variazione, così come previsto dall'articolo 50, comma 3, del regolamento verrà data comunicazione al sindaco (e conseguentemente anche al consiglio comunale). Trattandosi di cambio di denominazione del gruppo, senza modificazioni nella composizione, non dovrebbe aversi alcuna incidenza sulle commissioni consiliari. Ciò premesso, si rappresenta, tuttavia, che spetta alle decisioni del consiglio comunale valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina di maggiore chiarezza e dettaglio nella materia oggetto della questione prospettata, al fine di assicurare le garanzie previste dal legislatore alla minoranza e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare.