Commissioni consiliari permanenti. Disciplina introdotta dal presidente del consiglio comunale per le sedute in modalità videoconferenza

Territorio e autonomie locali
4 Giugno 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Riunione commissioni in contesto di covid-19. Essendo le commissioni organismi costituiti in seno al consiglio comunale, spetterà al presidente del consiglio fissare i criteri di "trasparenza e tracciabilità" validi per il consiglio e per tutte le commissioni.

Testo 

È stato chiesto un parere in merito alla disciplina delle sedute delle commissioni introdotta dal presidente del consiglio comunale nel contesto dell'emergenza correlata all'evento pandemico legato al covid-19. Il presidente dell'assemblea ha sostenuto la validità delle proprie determinazioni, sottolineando la piena legittimità dell'atto organizzatorio adottato in base all'articolo 73, comma 1, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 24 aprile 2020. Alcuni consiglieri hanno lamentato l'impossibilità di poter assistere alle sedute delle commissioni consiliari di cui non sono titolari, diritto che era pienamente riconosciuto dalle fonti di autonomia locale dell'ente e, più in generale, hanno contestato la legittimità del decreto adottato dal presidente del consiglio con il quale vengono fissate le misure straordinarie per la disciplina dei lavori del consiglio comunale. A loro avviso, infatti, il potere del presidente del consiglio di derogare la normativa statutaria e regolamentare dell'ente non sarebbe sorretto da alcuna fonte normativa statale che ne costituisca il fondamento. Al riguardo, come noto, il citato art.73, comma 1, prevede che i consigli comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Dall'esame della normativa statale si evince che è rimessa alla determinazione del presidente del consiglio l'individuazione dei "criteri di trasparenza e tracciabilità" ed è demandata al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n.267/2000 la certificazione della regolarità della seduta. Pertanto, i consigli comunali rimangono pienamente operativi con la sola facoltà di modificare le modalità di espletamento delle sedute. In base all'articolo 11 del decreto adottato dal presidente del consiglio comunale, le sedute delle commissioni consiliari possono svolgersi in modalità di video conferenza, previa autorizzazione dello stesso presidente del consiglio, per la discussione di deliberazioni di giunta o per argomenti od atti indifferibili o urgenti od attinenti all'emergenza sanitaria in atto. Lo stesso articolo 11 demanda al presidente della commissione la competenza ad assicurare, attraverso la piattaforma telematica, la partecipazione dei soggetti legittimati nonché la pubblicità della riunione. L'articolo 5 del decreto presidenziale conferma che le prerogative partecipative di ciascun consigliere restano fissate dal vigente regolamento. Pertanto, la lamentata compressione dei diritti dei consiglieri, circa l'autorizzazione del presidente sembrerebbe piuttosto dettata da un'esigenza di coordinamento tesa ad evitare un sovrapporsi delle riunioni. La disciplina delle commissioni consiliari è normata dall'articolo 18 dello statuto e dall'articolo 17 del regolamento del consiglio comunale. Dalle citate fonti di autonomia locale emergerebbe - nonostante l'articolo 5 del decreto dell'organo monocratico abbia espressamente confermato le prerogative partecipative dei consiglieri - che le stesse risultino affievolite in costanza di pandemia. Al riguardo, si evidenzia che le commissioni consiliari non sono organi necessari dell'ente locale ossia non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. Proprio la stretta correlazione tra il consiglio comunale e le commissioni permanenti, che dal primo derivano, consente l'applicazione analogica del richiamato art.73, comma 1, anche nei confronti dei lavori delle commissioni, tenendo conto principalmente che lo scopo della disposizione è quello di limitare gli spostamenti delle persone e di garantire, contemporaneamente, la funzionalità degli organi elettivi in condizioni di sicurezza, proprio in ragione della situazione di emergenza in atto. Essendo, dunque, organismi costituiti in seno al consiglio comunale, spetterà al presidente del consiglio fissare i criteri di "trasparenza e tracciabilità" come richiesti dalla norma, validi oltre che per lo stesso consiglio anche per tutte le commissioni proprio per evitare superflue frammentazioni che potrebbero scaturire da pretese autoregolamentazioni da parte di ciascuna commissione. Il legislatore, attraverso la normativa finalizzata a consentire le riunioni degli organi collegiali in modalità videoconferenza, ha inteso assicurare, per quanto possibile, anche in costanza di pandemia, lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei consigli comunali. Pertanto, non sarebbe ragionevole uno svilimento delle prerogative e dei diritti dei consiglieri comunali che non fosse motivato dalla oggettiva impossibilità a consentirne l'esercizio nel contesto della attuale contingenza eccezionale. Premesso quanto sopra, si ritiene che sarebbe stato più opportuno, al fine di non generare contestazioni al riguardo, che il presidente, piuttosto che prevedere la propria autorizzazione alla convocazione delle commissioni consiliari, avesse individuato criteri eventualmente concertativi ovvero di priorità temporale riferiti alla comunicazione dei presidenti della data individuata per la convocazione della rispettiva commissione, al fine di evitare coincidenze ed accavallamenti delle sedute delle commissioni con quelle del consiglio comunale e tra le commissioni stesse.