Accessibilità all'elenco dei beneficiari di buoni alimentari emessi dai comuni a seguito emergenza covid-19

Territorio e autonomie locali
4 Giugno 2020
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Accesso dei consiglieri all'elenco nominativo dei buoni alimentari erogati dal comune. I consiglieri comunali hanno diritto alla visione ed eventuale rilascio delle copie di atti detenuti dall'amministrazione, fermi restando l'obbligo di tutela del segreto ed i divieti di divulgazione dati personali.

Testo 

È stato trasmesso un quesito inerente la legittimità della richiesta di un consigliere comunale di accedere all'elenco nominativo dei buoni spesa alimentare erogati dal comune a seguito dell'emergenza sanitaria in atto. L'ente aveva chiesto apposito parere anche al garante della protezione dei dati personali, il quale, ribadendo il diritto riconosciuto ai consiglieri dall'articolo 43 del T.U.O.E.L. e l'obbligo dei consiglieri al rispetto del segreto d'ufficio, ha comunque rimesso la questione al medesimo ente locale. L'amministrazione ha riferito di avere trasmesso, tuttavia, l'elenco in formato anonimo, ritenendo che la funzione del consigliere possa essere svolta compiutamente anche solo conoscendo i dati in tale forma (ammontare dei buoni, distribuzione per cittadino, numero dei beneficiari, criteri di erogazione, ecc.). In particolare, gli atti richiesti sono attinenti ai fondi di cui all'art.107 del d.l. n.34/2020 che - in relazione all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, che ha autorizzato i comuni, tra l'altro, ad erogare buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali - hanno incrementato le risorse inerenti al preesistente "Fondo di solidarietà comunale" di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.228. Al riguardo, si premette, come osservato dal Plenum della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 7 giugno 2018, che il diritto di accesso dei consiglieri comunali di cui all'art.43 sopra richiamato, ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, ex art.10 del decreto legislativo n.267/00, ovvero ex art.22 e ss., della legge n.241/1990 per coloro che abbiano un interesse tutelato. Infatti, il diritto dei consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (così C.d.S., sez.V, 5 settembre 2014, n.4525). Pertanto, al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, viene riconosciuto un diritto dai confini più ampi – definito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato quale "incondizionato diritto di accesso" a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni. Tale diritto di accesso non può essere compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di istanza, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (C.d.S. n.5879/2005; C.d.S., Sez.V, 4.5.2004, n.2716; TAR Sardegna, sez.II, 30.11.2004 n.1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al d.lgs. n.196/2003 e nell'ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso. Lo stesso Plenum, nella seduta del 16 luglio 2019, in relazione alla richiesta di rilascio di copia di alcuni verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada emessi dalla polizia locale ha ribadito che "il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato non è soggetto ad alcun onere motivazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 05/09/2014, n.4525) e deve, pertanto, essere garantito, anche tenuto conto del dovere di riservatezza cui gli stessi sono tenuti, dal quale consegue, altresì, che appare illegittimo il diniego motivato con riferimento alla esigenza di assicurare la riservatezza dei terzi (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 11/12/2013, n.5931)". Anche questo Ministero, proprio in merito alla richiesta di rilascio di un elenco nominativo di tutte le istanze di assistenza economica, ha ritenuto, anche alla luce delle risoluzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che i consiglieri comunali abbiano diritto alla visione e all'eventuale rilascio delle copie di atti detenuti da qualsiasi ufficio dell'amministrazione (e, dunque, anche di atti rientranti in tali fattispecie). Restano fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza. Ritenendo ammissibile la richiesta, si rimette, in ogni caso, alla valutazione del medesimo ente l'opportunità dell'applicazione dell'articolo 45 del proprio regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, il quale prevede la possibilità di sottoporre la questione alla commissione permanente competente per materia, nel caso in cui il sindaco opponga il segreto d'ufficio.