Composizione dei gruppi consiliari nell'ambito dei consigli municipali

Territorio e autonomie locali
4 Maggio 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppi consiliari. È legittima la norma regolamentare che prevede un numero minimo di componenti per la formazione di un gruppo nell'ambito del consiglio comunale, rientrando nella scelta discrezionale del consiglio stabilire il minimum necessario per la costituzione del gruppo (T.A.R. Sicilia–Palermo, sent.1462/2003).

Testo 

È stato richiesto un parere in ordine al funzionamento dei gruppi consiliari formatisi nell'ambito dei consigli municipali, quali organi di decentramento. In particolare, è stata rappresentata la situazione verificatasi nell'ambito di uno dei nove consigli municipali eletti a seguito dell'ultima tornata amministrativa. In sostanza, un consigliere municipale avrebbe chiesto di poter entrare a far parte di un gruppo consiliare costituitosi all'indomani delle elezioni e originariamente partecipato da due consiglieri che, nel corso della consiliatura, hanno costituito un nuovo gruppo lasciando il gruppo originario privo di componenti. Ciò posto, si vuol sapere se, alla luce della normativa regolamentare locale, il gruppo originariamente costituito, e successivamente svuotato di componenti, possa essere considerato come un gruppo esistente, anche se privo di membri, e se lo stesso possa essere, per così dire, "riattualizzato" da un consigliere che intenda aderirvi quale unico componente.
Il segretario generale ha rappresentato che, nelle more di indicazioni, avrebbe suggerito di far riscontrare positivamente la richiesta del consigliere. Poiché la normativa regolamentare condiziona il passaggio ad altro gruppo alla previa accettazione del gruppo a cui si aderisce, il segretario ha ipotizzato di considerare valida l'accettazione formalizzata dal capo del gruppo consiliare corrispondente al gruppo municipale rimasto momentaneamente sguarnito.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la materia dei gruppi consiliari è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall'art.38, comma 3, del decreto legislativo n.267/00.
In linea di principio, si osserva che sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme statutarie e regolamentari nella materia e le relative problematiche dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l'ente stesso si è dotato.
Passando all'esame delle singole disposizioni in materia di gruppi consiliari municipali, occorre partire dall'art.30 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale. Ai sensi della citata normativa è previsto che si costituisce un gruppo consiliare in corrispondenza di ciascuna lista elettorale, purché abbia avuto almeno un candidato eletto. Del gruppo fanno parte tutti i consiglieri eletti nella medesima lista. I consiglieri che intendano dissociarsi da un gruppo possono costituire un nuovo gruppo, purché formato da almeno due componenti o confluire in un altro gruppo già costituito ovvero nel gruppo misto. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento si applicano le disposizioni in tema di gruppi consiliari comunali, in quanto compatibili.
Ai sensi dell'articolo 41 del regolamento del consiglio comunale è previsto che ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo se quest'ultimo ne accetti l'adesione, oppure può aderire al gruppo misto. Se un gruppo costituito durante il ciclo amministrativo, secondo quanto stabilito dallo statuto, rimane composto da meno di due consiglieri, il gruppo viene sciolto ed il consigliere confluisce nel gruppo misto o aderisce ad altro gruppo previa accettazione.
L'articolo 35, comma 1, dello statuto comunale stabilisce che "i consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare, qualunque sia il loro numero, salva loro diversa indicazione nel termine fissato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale". Ai sensi del successivo comma 3 è previsto che "i consiglieri che si dissociano da un gruppo o che dallo stesso sono espulsi possono costituire un nuovo gruppo, purché formato da almeno tre componenti, o confluire in un altro gruppo già costituito ovvero in un gruppo misto unico per tutto il Consiglio".
Dall'esame del quadro normativo sopraindicato, emerge come la formazione di un gruppo monopersonale sia ammessa, anche a livello di ordinamento municipale, solamente per il gruppo corrispondente ad una lista nella quale sia risultato eletto un solo consigliere. Pertanto, qualora si consentisse al consigliere che ne ha fatto richiesta di poter aderire al gruppo municipale rimasto privo di componenti, si determinerebbe la surrettizia disapplicazione della normativa locale impeditiva del gruppo monopersonale. Tale opzione potrebbe essere ammessa solamente nel caso in cui il consigliere richieda di poter tornare a far parte del gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quale è stato eletto. In altri termini, alla luce della normativa locale, una sorta di "congelamento" del gruppo rimasto privo di componenti potrebbe aversi solamente per i gruppi corrispondenti alle liste elettorali ai quali potrebbero decidere di fare ritorno i soli consiglieri risultati eletti in tali liste.
In relazione alla mancata previsione di costituire gruppi unipersonali, la giurisprudenza ha ritenuto legittima la norma regolamentare che prevede un numero minimo di componenti per la formazione di un gruppo nell'ambito del consiglio comunale, rientrando, dunque, nella scelta discrezionale dello stesso consiglio stabilire il minimum necessario per la costituzione del gruppo (T.A.R. per la Sicilia – Palermo, sentenza n.1462 del 2003).
Si rappresenta, ad ogni modo, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui lo stesso si è dotato.