Quote di genere. Composizione giunta comunale (Pop. sup. a 3.000 ab.)

Territorio e autonomie locali
21 Gennaio 2020
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

L'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere "adeguatamente provata".

Testo 

È stato rappresentato che presso un Comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti non è attualmente rispettata la disciplina dettata dal comma 137, della legge n.56/2014, in tema di composizione delle giunte.
In particolare, la giunta comunale è composta dal sindaco donna e da quattro assessori uomini.
Come noto, la normativa citata dispone che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico".
Al riguardo, si osserva che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell'art.1, comma 137, citato trovano in esso "un ineludibile parametro di legittimità" e, pertanto, un'interpretazione che riferisse l'applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all'indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell'istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n.1 del 2015 con la quale il TAR Calabria-Sez. Catanzaro, nel pronunciare l'annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di "… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere". (cfr TAR Calabria sentenze nn.2, 3 e 4 del 2015).
Inoltre il Consiglio di Stato, con sentenza n.406/2016, ha osservato che l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere "adeguatamente provata".
In ordine alla validità degli atti posti in essere dalla giunta del comune in oggetto, giova richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, con parere del 19 gennaio 2015 n.93, reso su richiesta della scrivente amministrazione in merito all'applicazione della legge n.215 del 2012. In sostanza, il Supremo Consesso Amministrativo ha precisato che, per quanto concerne la validità delle deliberazioni adottate dalle giunta in caso di mancata osservanza della normativa in materia di quote di genere, vanno considerate due ipotesi.
La prima è riferita ad un atto che adottato in pendenza di un ricorso avverso l'irregolare composizione dell'organo. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che l'organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l'illegittima composizione (TAR Brescia-Sez.II, 13/1/2012, n.1). "Fino a quel momento la Giunta o il Consiglio dispongono dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi". La seconda ipotesi attiene al caso in cui non siano stati proposti ricorsi in ordine alla asserita illegittimità della composizione dell'organo. In tal caso, "l'atto, se non impugnato nei termini, è divenuto inoppugnabile, esso ha acquistato stabilità".
Per quanto concerne la possibilità di pervenire alla nomina di assessori esterni, si richiama quanto osservato dalla scrivente amministrazione con circolare n.6508 del 24.4.2014, nella quale gli enti locali sono stati invitati a valutare l'opportunità di procedere alle modifiche statutarie funzionali alla piena attuazione del principio di parità di genere introducendo la possibilità di ricorrere alla nomina di assessori privi dello status di consigliere comunale. Si fa presente, a tale riguardo, che il TAR Abruzzo, con sentenza n.105 del 2019, ha ritenuto fondato il ricorso avverso un provvedimento di nomina della giunta in quanto non sarebbe stata effettuata "… la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile anche tra cittadini al di fuori dei componenti dell'organo consiliare …".
Tanto premesso, si rappresenta che l'intervento prefettizio potrà concretizzarsi unicamente in termini di "moral suasion", atteso che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione.
Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati, pertanto, possono essere fatti valere nelle sedi competenti, facendo ricorso ai rimedi approntati dal vigente ordinamento.