Procedure di revisione ordinaria e di liquidazione. Nomina del revisore estratto o permanenza nella carica dell'attuale revisore ai sensi della legge regionale.
Una Prefettura rappresenta che in data 20 dicembre 2019 ha proceduto all'estrazione dell'Organo di revisione della Comunità in oggetto e, nelle more della nomina del revisore dei conti, la regione Lazio ha pubblicato il decreto di nomina del Commissario Liquidatore in attuazione della L.R. n.17.2016.
Considerato altresì che, l'ente con atto del presidente in data 10.12.2019 ha deliberato la prorogatio del revisore in carica, la cui scadenza è prevista per il 3 febbraio 2020 e che l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n.8 del 2019 ha previsto che "...I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione", codesta Prefettura chiede l'orientamento di questa Amministrazione se con la nomina del Commissario Liquidatore il revisore in carica debba permanere oppure si deve dar corso alla nomina del revisore estratto.
Questo Ufficio richiamando quanto sostenuto nella precedente nota prot. 173266 del 16.12.2019, ritiene che le due fonti normative non siano in contrasto in quanto disciplinano due momenti diversi, nello specifico la norma regionale dà la possibilità al Commissario liquidatore di avvalersi del revisore anche per le operazioni specifiche della liquidazione una volta terminate quelle di amministrazione ordinaria relative ai documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall'ordinamento contabile degli enti locali.
Pertanto, sarà necessario valutare se entro il termine della scadenza della prorogatio (3 febbraio 2020), l'ente avrà concluso tutti gli atti di amministrazione ordinaria, oppure necessita ancora della funzione del revisore contabile ai sensi dell'articolo 239 del Tuel per terminare il ciclo gestionale dell'attività amministrativa. In tal ultimo caso, è evidente che occorrerà perfezionare l'estrazione avvenuta mediante la nomina del nuovo revisore.
Diversamente, se l'attività amministrativa ordinaria si concluderà, sarà il Commissario liquidatore che dovrà avvalersi del revisore in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.