Quorum per la modifica di Statuto dell'Unione di Comuni

Territorio e autonomie locali
18 Dicembre 2019
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

Le disposizioni recate dall'art.32 del d.lgs. n.267/00, modificato dalla L. n.56/14 che accentua l'autonomia delle Unioni e dall’art.6, c.4, del TUOEL, appaiono applicabili in sede di prima approvazione dello statuto delle unioni.

Testo 

È stato posto un quesito in merito al quorum necessario per l'approvazione delle modifiche dello statuto di una Unione di Comuni.
In particolare, è stato rappresentato che la predetta Unione ha previsto nel proprio statuto un quorum aggravato per le modifiche statutarie, che confliggerebbe con le previsioni recate dal decreto legislativo n.267/00.
Al riguardo, occorre premettere che da un'analisi delle prassi applicative, seppur condotta a campione, emerge che altri statuti di Unioni recano la stessa previsione circa il quorum necessario per le predette modifiche statutarie.
Ciò posto, in merito alla questione prospettata si osserva che le disposizioni recate dall'art.32, modificato dalla legge n.56/14 che accentua l'autonomia delle Unioni, e dall'art.6, comma 4, del T.U.O.E.L., appaiono applicabili in sede di prima approvazione dello statuto delle unioni.
In particolare, il richiamato art.32, al comma 6, contiene un rinvio implicito alle disposizioni del T.U.O.E.L. stabilendo espressamente che "l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie", mentre il comma 4 dello stesso articolo demanda al consiglio dell’Unione le successive modifiche dello Statuto.
Si rappresenta, comunque, che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione.
Gli eventuali vizi di legittimità sugli atti adottati, pertanto, possono essere fatti valere nelle sedi competenti, facendo ricorso ai rimedi approntati dal vigente ordinamento.