Composizione delle Commissioni consiliari permanenti. Impossibilità di insediamento

Territorio e autonomie locali
18 Dicembre 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Qualora la minoranza non abbia indicato i propri rappresentanti nell'ambito della commissione permanente, la stessa non può considerarsi validamente insediata. L'argomento della ricostituzione delle commissioni comunali può essere iscritto all'ordine del giorno delle sedute consiliari fino alla sua positiva trattazione.

Testo 

È stato chiesto un parere in ordine alla composizione della commissione consiliare permanente per la redazione e/o revisione dei regolamenti comunali e per l'aggiornamento dello statuto, istituita con deliberazione consiliare del luglio scorso.
In particolare, è stato rappresentato che la suddetta commissione, deliberata con i voti favorevoli della sola maggioranza, non sarebbe stata regolarmente costituita, non avendo i consiglieri di minoranza designato alcun loro rappresentante. Dall'esame della delibera riferita alla commissione in parola emerge che, in assenza di designazioni da parte dei gruppi di minoranza, sono stati nominati commissari i due capi dei rispettivi gruppi di minoranza.
Lo statuto comunale prevede che il consiglio possa istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio.
Ai sensi del regolamento consiliare è previsto che le commissioni permanenti rappresentano complessivamente tutti i gruppi con criterio proporzionale e che i commissari sono nominati dal consiglio sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
Attesa la mancata designazione dei rappresentanti della minoranza, si chiede un parere in merito all’operatività delle Commissioni consiliari permanenti.
Si osserva, in via preliminare, che in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni.
Si ritiene che la mancata designazione dei rappresentanti di minoranza abbia impedito, di fatto, la costituzione delle commissioni in argomento. Al riguardo, va rilevato anzitutto la natura delle commissioni consiliari. Esse non sono organi necessari dell'ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell'ambito della competenza dei consigli.
A fronte della oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni a causa della indisponibilità manifestata dai consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
Ovviamente ciò non esclude che l'argomento della ricostituzione delle commissioni comunali possa essere iscritto all'ordine del giorno delle sedute consiliari fino alla sua positiva trattazione.