Parità di genere nelle giunte comunali. Mancata attuazione della normativa

Territorio e autonomie locali
20 Novembre 2019
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

L’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.

Testo 

E’ stato chiesto se in presenza della volontà della Sindaca di non avvalersi di soggetti esterni ai fini della composizione della giunta, alla luce dell’impossibilità di individuare un ulteriore componente maschile nell’ambito della maggioranza, possa derogare alla cosiddetta parità di genere.
Pur essendo prevista all’art.59 dello Statuto anche l’ipotesi di assessori esterni al Consiglio comunale, il Segretario generale ha comunicato che la Sindaca non intende avvalersi di tale facoltà.
Al riguardo si osserva che il comma 137, dell’art.1 della legge n.56/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Nella impossibilità di affidare l’incarico di assessore a componenti del consiglio comunale, apparirebbe ineludibile l’applicazione della previsione statutaria che consente la nomina di assessori esterni al fine di riequilibrare i sessi nell’ambito della Giunta.
Solo dopo tale tentativo, la Sindaca potrebbe fornire giustificazioni in ordine alla impossibilità di adeguamento.
Circa l’adeguatezza dell’istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione dell’eventuale mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n.1 del 2015 con la quale il TAR Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciarsi per l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere”. (cfr. TAR Calabria, sentenze nn.2,3 e 4 del 2015).
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza n.406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.
Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza delle indicazioni fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n.6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità.
I predetti principi sono stati ribaditi anche con il successivo parere del C.d.S. 1933 del 26.07.2018, numero affare 729/2018 adunanza della Sezione Prima del 23 maggio 2018 il quale, tra l’altro ha specificato che “tale norma, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa più recente, costituisce attuazione del richiamato principio costituzionale di cui all’art.51 della Costituzione secondo cui “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne” (Cons. di Stato, Sez. V, n.406/2016) e deve essere interpretata nel senso che, fermo restando l’obbligo di garantire sempre, anche nei comuni più piccoli, la rappresentanza di entrambi i sessi, laddove la popolazione superi una certa soglia, tale vincolo è stabilito normativamente nel 40%”.