Funzionamento gruppi consiliari. Gruppo misto

Territorio e autonomie locali
22 Novembre 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

L’esercizio del diritto di costituire il gruppo misto non dovrebbe essere subordinato alla presenza di un numero minimo di componenti.

Testo 

E’ stato formulato un quesito in ordine al funzionamento dei gruppi consiliari.
E’ stato segnalato, in particolare, che un consigliere ha comunicato di voler uscire dal gruppo consiliare di appartenenza senza indicare la sua futura collocazione. Si chiede di conoscere in che modo il consigliere possa partecipare alla attività del consiglio senza appartenere ad alcun gruppo dal momento che, ai sensi dell’art.16, comma 2, dello statuto comunale il gruppo misto deve essere formato da almeno due consiglieri e, allo stato, tale gruppo non risulta ancora costituito.
Come noto la materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del consiglio “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale e organizzativa. Pertanto, le problematiche relative alla costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato. In linea generale, si osserva che sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti. Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’articolo 67 della Costituzione pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (cfr. Tar, Trentino Alto Adige, Trento n.75 del 2009).
La qualificazione di gruppo misto è data dal fatto che questo comprende tutti i consiglieri che non si riconoscano in alcun altro gruppo presente in consiglio o che siano stati espulsi da questi senza possibilità di trovare ulteriore collocazione e che non necessariamente siano qualificabili come minoranza od opposizione rispetto alla maggioranza consiliare.
L’esercizio del diritto di costituire il gruppo misto non dovrebbe essere subordinato alla presenza di un numero minimo di componenti.
Pertanto, l’ente locale potrebbe valutare l’opportunità di adottare le necessarie modifiche statutarie e l’introduzione di norme regolamentari che disciplinino anche le ipotesi in argomento.