Mancata designazione Capogruppo del gruppo misto

Territorio e autonomie locali
29 Novembre 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

E’ opportuno che gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia normativa, approvino una disciplina idonea ad individuare la figura del capogruppo consiliare in caso di mancato accordo in ordine alla designazione in questione.

Testo 

Un comune siciliano ha formulato un quesito in materia di gruppi consiliari.
In particolare, è stato chiesto quali iniziative possano essere intraprese nel caso in cui i componenti del gruppo misto del consiglio comunale non riescano ad accordarsi per designare il proprio capogruppo.
Al riguardo, si premette che l’ordinamento degli enti locali, ai sensi dell’art.14 dello Statuto della Regione Sicilia, rientra tra le materie di competenza esclusiva della legislazione regionale e che l’art.16 dello stesso ne demanda all’Assemblea regionale l’ordinamento amministrativo.
La materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art.6 della L.R. Siciliana n.30 del 23.12.2000, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, dai singoli enti locali nell’ambito della riconosciuta autonomia organizzativa dei consigli. Pertanto la soluzione della questione è da individuare in siffatte disposizioni.
Nel caso di specie, è stato osservato che, nell’ambito della normativa locale del Comune, non si rinvengono specifiche disposizioni che consentano di individuare la figura del capo del gruppo misto, in assenza di un’apposita designazione da parte del gruppo stesso.
In caso di rifiuto dei componenti del gruppo consiliare ai fini dell'individuazione del capogruppo, occorre che l’ente provveda tempestivamente ad integrare la normativa locale individuando un’apposita disciplina che consenta di individuare il capogruppo anche nella ipotesi prospettata, non potendosi ricondurre altro che a previsioni di natura statutaria (ovvero regolamentare) la materia oggetto della controversia in esame.