Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano, pertanto la previsione della figura del Vice Presidente del Consiglio compete allo statuto dell’ente.
E’ stato chiesto un parere in ordine alla possibilità di introdurre la figura del Vice Presidente del Consiglio comunale attraverso una modifica del regolamento sul funzionamento del consiglio.
In particolare, è stato chiesto se tale figura vicaria possa essere introdotta modificando la fonte regolamentare, ancorché il vigente statuto prevede che, in caso di assenza temporanea o impedimento del Presidente, le sue funzioni siano esercitate dal consigliere anziano.
Al riguardo, si osserva che, come noto, l’articolo 39 del decreto legislativo n.267/00 recante “Presidenza dei consigli comunali e provinciali” demanda alla fonte statutaria la previsione in ordine alle funzioni vicarie del presidente. Ai sensi del citato articolo 39, comma 1, infatti, è previsto che “Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano…”.
Per quanto riguarda l’ipotesi prospettata, si rappresenta che in base al principio di gerarchia delle fonti ed in conformità all’articolo 7 del decreto legislativo n.267/00 che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009) dovrebbe prevalere la normativa statutaria.
Ciò posto, in base alla specifica disciplina contenuta nell’art. 39 citato, la previsione della figura del Vice Presidente del Consiglio compete allo statuto dell’ente.