Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nonché, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio
Si fa riferimento alla nota del presidente dell'organo di revisione di un Comune, trasmessa anche alla Prefettura, con la quale la stessa rappresenta alcune criticità emerse nell'espletamento dell'attività dell'organo di revisione e nei rapporti ufficiali tra lo stesso organo e l'ente, chiedendo in merito un intervento chiarificatore.
Al riguardo, tenendo conto della generale esigenza di assicurare il regolare espletamento della delicata funzione attribuita all'organo di revisione, si resta in attesa di conoscere eventuali elementi informativi a conoscenza della Prefettura in ordine alla situazione segnalata.
Quanto alla più specifica problematica relativa agli oneri da corrispondere ai revisori per recarsi presso la sede dell'ente, si osserva che, come è noto, a norma dell'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005, ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nonché, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio.
Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio, se non determinate dalla disciplina regolamentare dell'ente, sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione, mentre per le spese di vitto e alloggio si fa riferimento alla misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.
In ogni caso, a norma dell'articolo 241, comma 6-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'importo annuo del rimborso delle predette spese non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.