Composizione organo di revisione. Unione che svolge tutte le funzioni fondamentali

Finanza locale
4 Febbraio 2015
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

L'organo di revisione che esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte è costituito da un unico revisore se la popolazione complessiva non supera i 10.000 abitanti ovvero da un collegio di tre membri.

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso la nota con la quale un'Unione, la cui popolazione complessiva è di 5.880 abitanti, nel rappresentare che tutti i comuni facenti parte dell'Unione hanno trasferito tutte le funzioni fondamentali alla stessa, chiede di confermare che il Revisore dell'Unione assumerà l'incarico anche per i tre comuni i cui revisori sono in scadenza nel periodo febbraio/aprile 2015.
In relazione a quanto rappresentato e tenuto conto che ad oggi la predetta Unione ha un proprio revisore unico in carica dal 5 aprile 2013, la Prefettura ritiene, salvo diverso avviso di questo Ministero, di non dover procedere al rinnovo dei revisori dei comuni in prossima scadenza.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Nel caso di unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni, a norma dell'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000, l'organo di revisione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte e è costituito, alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 110 lett.c), della legge n.56 del 2014, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dei comuni non superi i 10.000 abitanti e da un collegio composto da tre membri, per le unioni che superano tale limite, come da orientamento espresso con ministeriale n.75738 del 3 luglio 2014.
Resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, il quale prevede che, all'atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'Unione.
E' stato, infine, precisato che l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 234, comma 3-bis, del testo unico, al verificarsi dei presupposti come sopra individuati, comporta, in caso di unione già esistente, la decadenza del revisore unico, ove ancora in carica, trattandosi di nomina di organo collegiale. Nel caso in specie, essendo invece prevista, sulla base della popolazione complessiva dell'Unione, la composizione monocratica dell'organo, si ritiene che non si configuri l'ipotesi di decadenza del Revisore unico ancora in carica, il quale dovrà svolgere l'incarico di revisione economico finanziaria sia per l'Unione che per tutti i comuni che ne fanno parte, fino alla scadenza naturale del suo mandato.