Revisore unico monocratico dell'unione

Finanza locale
11 Febbraio 2015
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Nel caso in cui è prevista, sulla base della popolazione complessiva dell'Unione, la composizione monocratica dell'organo, si ritiene che non si configuri l'ipotesi di decadenza del Revisore unico ancora in carica, il quale dovrà svolgere l'incarico di revisione economico finanziaria sia per l'Unione che per tutti i comuni che ne fanno parte, fino alla scadenza naturale del suo mandato.

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso la delibera con la quale il Comune di XXX ha nominato quale proprio Revisore economico finanziario il Revisore dell'Unione XXX "in base alle disposizioni di cui all'art.234, comma 3 bis del testo unico 267 del 2000 e delle intervenute disposizioni di cui all'art.1, comma 110, lettera c, della legge n.56 del 2014".
In particolare, la Prefettura evidenzia l'impossibilità di registrare nel sistema informatico detto nominativo non essendo stata effettuata l'estrazione per il Comune di XXX bensì solo per l'Unione e, infine rappresenta che gli altri due Comuni facenti parte dell'Unione hanno mantenuto i propri organi di revisione economico finanziaria.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Nel caso di unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni, a norma dell'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000, o che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110 lett.c), della legge n.56 del 2014, l'organo di revisione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte e è costituito, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 110, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dell'unione non superi i 10.000 abitanti e da un collegio composto da tre membri, per le unioni che superano tale limite, come da orientamento espresso con ministeriale n.75738 del 3 luglio 2014.
Inoltre, come osservato con la ministeriale n.57782 del 24 giugno 2013, resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, il quale prevede che, all'atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'Unione.
Al punto 2 della citata ministeriale è stato, infine, precisato che l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 234, comma 3-bis, del testo unico, al verificarsi dei presupposti come sopra individuati, comporta, in caso di unione già esistente, la decadenza del revisore unico, ove ancora in carica, trattandosi di nomina di organo collegiale.
Nel caso in specie, essendo invece prevista, sulla base della popolazione complessiva dell'Unione, la composizione monocratica dell'organo, si ritiene che non si configuri l'ipotesi di decadenza del Revisore unico ancora in carica, il quale dovrà svolgere l'incarico di revisione economico finanziaria sia per l'Unione che per tutti i comuni che ne fanno parte, fino alla scadenza naturale del suo mandato.
Ciò premesso, atteso che lo Statuto dell'Unione, modificato in data 28 novembre 2014, prevede all'articolo 24 "Organo di revisione dei conti" che il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore unico secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 110, lettera c, della legge n.56 del 2014, l'Unione avrebbe dovuto integrare la propria delibera n.2 del 19 marzo 2014 di nomina del Revisore nei termini sopra indicati.
Il Revisore unico dell'Unione avrebbe, quindi, dovuto svolgere la funzione di revisione economico finanziaria anche nei tre comuni i cui precedenti revisori sarebbero dovuti decadere. In tale ottica questa Direzione sta predisponendo un'implementazione del sistema informatico che gestisce le estrazioni a sorte dei revisori prevedendo che nel momento in cui viene estratto l'organo di revisione di un'Unione, ai sensi dell'articolo 234, comma 3 bis del testo unico o dell'articolo 1, comma 110, lettera c, della legge 56 del 2014, lo stesso sia indicato nel sistema anche per tutti i comuni che fanno parte dell'Unione.