L'incarico presso l'unione deve essere conteggiato nel limite dei quattro incarichi se la popolazione complessiva dell'unione è inferiore ai 5.000 abitanti o nel limite dei tre incarichi se la popolazione complessiva è compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti.
Con la nota pervenuta in data 17 marzo 2015, una Prefettura, nel segnalare che l'Unione XXX, composta da una popolazione complessiva di 2.550 abitanti, ha nominato un Revisore unico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della legge n.56 del 2014, svolge la funzione di revisore economico finanziario anche nei tre comuni che fanno parte dell'Unione, chiede l'avviso di questo Ministero circa l'applicazione dell'articolo 238 del testo unico 267 del 2000 che disciplina i limiti all'affidamento dell'incarico
("1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.").
In particolare, la Prefettura fa presente che il medesimo revisore ha altri due incarichi in due comuni, uno di 2.589 abitanti e l'altro di 7.200 abitanti e, quindi, si è posto il problema di un eventuale superamento dei limiti qualora l'incarico presso l'unione debba essere conteggiato non come unico ma relativo a quattro enti locali.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Nella attuale formulazione del predetto articolo non è indicato in quale fascia di enti siano da considerare le unioni di comuni che, in passato, si è ritenuto potessero essere assimilate alle comunità montane per le quali il legislatore ha previsto l'equiparazione ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Con le nuove disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000 e all'articolo 1, comma 110 lett. c), della legge n.56 del 2014, è stato previsto che la funzione di revisione economico finanziaria possa essere svolta dall'organo di revisione delle Unioni di comuni anche per tutti i comuni che ne fanno parte.
Nelle more di un aggiornamento normativo del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si ritiene che, ai fini della determinazione del limite degli affidamenti, il soggetto incaricato di svolgere la revisione economico finanziaria dell'unione e di tutti i comuni che ne fanno parte sia da considerare destinatario di un incarico unico da computare nel limite dei quattro incarichi se la popolazione complessiva dell'unione è inferiore ai 5.000 abitanti o nel limite dei tre incarichi se la popolazione complessiva è compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti.