Unione in liquidazione. Criticità

Finanza locale
29 Novembre 2016
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Per la procedura di liquidazione delle unioni di comuni occorre fare riferimento alla eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell'ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore.

Testo 

Il commissario liquidatore dell'unione XXX, con nota n.50 del 12 novembre 2016 nel premettere la mancanza di una specifica normativa disciplinante la procedura di liquidazione e le scarne indicazioni delle disposizioni statutarie in merito, sottopone all'attenzione alcuni quesiti attinenti alla gestione liquidatoria e riferiti, in particolare, alla possibilità di aumento del compenso attribuito allo stesso commissario, alla possibilità di chiusura della gestione in pendenza di un contenzioso legale e alla determinazione del compenso attribuito al revisore dei conti dell'ente.
Al riguardo, nel confermare quanto già esposto nella precedente nota n.138387 del 16 giugno 2016 di risposta ad analoghe problematiche rappresentate dal medesimo commissario trasmessa per conoscenza anche alla Prefettura, si riportano di seguito alcune indicazioni generali di riferimento, rinviando per gli aspetti specifici dei quesiti sottoposti alle valutazioni del commissario incaricato.
Sotto il profilo generale, per la procedura di liquidazione delle unioni di comuni, in mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, occorre fare riferimento alla eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell'ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. Inoltre, occorre avere riguardo alla natura delle funzioni e dell'attività svolte dal commissario incaricato della gestione liquidatoria.
In proposito si osserva che l'unione di comuni, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, è un ente locale costituito volontariamente da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni medesimi; il relativo scioglimento con il conseguente ritorno in capo ai comuni membri della titolarità delle funzioni e servizi affidati o trasferiti, comporta la cessazione dell'esercizio delle funzioni amministrative per le quali l'ente era stato costituito, pertanto, il connesso procedimento liquidatorio non può che essere finalizzato alla esclusiva e definitiva estinzione del soggetto giuridico.
L'attività svolta dopo lo scioglimento dell'ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non riveste, quindi, carattere di amministrazione attiva e non richiede, pertanto, ad avviso della scrivente, l'adozione di tutti i documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall'ordinamento contabile degli enti locali, in relazione ai quali è, tra l'altro, prevista la funzione di vigilanza e di controllo dell'organo di revisione. Essa è, quindi, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria.
Nel caso specifico le disposizioni statutarie di riferimento sono richiamate nella stessa nota del liquidatore richiedente e, per l'appunto, limitano l'attività del commissario incaricato al "riparto delle attività e passività dell'unione tra i comuni" da trasmettere ai comuni medesimi, i quali provvederanno alla relativa ratifica assumendo le entrate e le spese spettanti nei rispettivi bilanci. Peraltro, questi principi trovano opportuna applicazione, visto che, come riportato nella stessa nota e nella documentazione allegata, l'attività dell'unione, consistente nella gestione in forma associata di alcune funzioni o servizi dei comuni, è terminata già all'atto del deliberato scioglimento.
Alla luce di quanto sopra esposto potranno essere valutate le specifiche problematiche rappresentate. Si chiede di notiziare della presente il commissario richiedente, valutando l'eventuale interessamento al riguardo dei comuni componenti della disciolta unione.