Utilizzo simbolo del gruppo consiliare

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La denominazione dei gruppi consiliari, con eventuale variazione dei simboli a cui tali gruppi fanno riferimento, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti in consiglio.

Testo 

E’ stato inoltrato un quesito volto a conoscere se un gruppo consiliare possa modificare il simbolo utilizzato dalla propria lista di riferimento in campagna elettorale.
In particolare, viene riferito che i consiglieri eletti del comune in oggetto si sono organizzati in gruppi non perfettamente coincidenti con le rispettive liste elettorali e che il capo del gruppo di opposizione avrebbe modificato il simbolo depositato in Prefettura in campagna elettorale, avendo omesso dallo stesso simbolo il nominativo del candidato sindaco.
La materia concernente la costituzione dei gruppi consiliari è, come noto, interamente demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa (art.38, comma 3, decreto legislativo n.267/00).
Ne deriva che le problematiche relative alla costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari dovrebbero essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.
Nel caso di specie non si rinvengono norme sull’utilizzo del simbolo.
Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’art.67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista od alla coalizione di originaria appartenenza. (T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento sent. n.75 del 2009)
In linea con il principio generale secondo cui, all’elemento “statico” dell’elezione in una lista si sovrappone quello “dinamico”, fondato sull’autonomia politica dei consiglieri, sono da ritenere in genere ammissibili anche eventuali mutamenti, all’interno delle forze politiche, che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari.
Ciò premesso, la denominazione dei gruppi consiliari, con eventuale variazione dei simboli a cui tali gruppi fanno riferimento, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti in consiglio.