Registrazione e diffusione delle immagini delle sedute di consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2019
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Registrazione e diffusione delle immagini delle sedute di consiglio comunale.
Con precedenti pareri, questo Ministero aveva ritenuto possibile per il presidente del consiglio di regolare e valutare la registrazione caso per caso, seppur in assenza di espressa previsione regolamentare. Tuttavia alla luce anche degli orientamenti giurisprudenziali e del Garante per la protezione dei dati personali, si ritiene, invece, opportuno un approfondimento della problematica che non può non condurre alla necessità della previa adozione di norme regolamentari entro le quali il Presidente può esercitare le proprie prerogative

Testo 

E’ stato chiesto se sia possibile registrare e diffondere le immagini delle sedute di consiglio comunale pur in assenza di apposita previsione regolamentare, riconoscendo poteri autorizzativi al Presidente del consiglio. Al riguardo, si osserva che il vigente ordinamento conferisce al consiglio comunale autonomia funzionale ed organizzativa (art.38, comma 3, T.U.O.E.L.) entro la quale si riconduce la potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale che da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alla sedute pubbliche. In questo quadro di riferimento, norme interne possono regolare, pertanto, nell’ambito della disciplina dello svolgimento delle adunanze, anche la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi; ciò sia per gli uffici di supporto alla verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del decreto legislativo n.267/00), che per i consiglieri e i cittadini che assistono alla seduta; lo stesso regolamento può riservare all’Amministrazione il compito di registrare le sedute con mezzi audiovisivi escludendo da tale possibilità altri soggetti.
La pubblicità delle sedute non implica, infatti, la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistervi (v.sentenza della Corte di Cassazione, Sez.I, n.5128/2001 ove si afferma la legittimità di un regolamento consiliare che vieta di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione).
La giurisprudenza (in particolare, la sentenza n.826 del 16.3.2010 del T.A.R. per il Veneto) afferma che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare adottata dall'ente, non possono essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs.196 del 2003 e successive modifiche, non essendo consentito al sindaco-presidente estemporanei assensi, alla videoregistrazione.
È stato ritenuto, invece, immediatamente concedibile da parte del Presidente del Consiglio Comunale, nei confronti di emittenti televisive nazionali e locali l'autorizzazione a riprendere, in via non sistematica, gratuitamente e senza diritti di esclusiva, talune brevi fasi delle sedute del Consiglio Comunale in quanto da tale autorizzazione non conseguono obblighi di sorta per l'Amministrazione Comunale quale 'titolare' o 'responsabile' del trattamento dei personali.
Non sussiste, quindi, un autonomo e indiscriminato diritto a procedere alla registrazione che consenta di superare gli eventuali divieti posti dall’amministrazione.
Sulla materia, anche il Garante per la protezione dei dati personali con nota del 23 aprile 2003 ha ritenuto che l’Amministrazione comunale possa, con apposita norma regolamentare, porre delle condizioni e dei limiti alle riprese ed alla diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio Comunale, prevedendo, in quella sede, l’onere di informare preventivamente i presenti nell’aula consiliare dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, ovvero il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute, nonché le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito.
Con precedenti pareri, questo Ministero aveva ritenuto la possibilità per il presidente del consiglio di regolare e valutare la registrazione caso per caso, seppur in assenza di espressa previsione regolamentare, nell’esercizio dei già richiamati poteri di “direzione dei lavori e delle attività del consiglio”, di cui all’art.39, comma 1, del decreto legislativo n.267/00 in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività consiliare ed in relazione all’oggetto dei lavori previsti all’ordine del giorno.
Tuttavia alla luce anche degli orientamenti giurisprudenziali e del Garante per la protezione dei dati personali, si ritiene, invece, opportuno un approfondimento della problematica che non può non condurre alla necessità della previa adozione di norme regolamentari entro le quali il Presidente può esercitare le proprie prerogative