Il Consiglio di Stato, sez.I, nel parere n.94/1996 reso nell’adunanza del 21 febbraio 1996 ha ritenuto che il vicesindaco esterno al consiglio non può svolgere le funzioni di componente, con diritto di voto, nel consiglio comunale, in quanto “nel nostro ordinamento non è ammessa la delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive”.
E’ stato posto un quesito in ordine alla legittimità della convocazione del Consiglio comunale disposta con atto del vice sindaco in sostituzione del sindaco, competente in virtù delle vigenti norme regolamentari.
Il vice sindaco, già consigliere comunale, si era dimesso da tale ultima carica con propria comunicazione del 4 giugno 2019.
Ciò premesso, si osserva che il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale all’art.5 affida la funzione di Presidente del Consiglio comunale, al sindaco o a chi “legalmente lo sostituisce” (o al consigliere anziano). All’articolo 33 si prevede che “la convocazione del consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio” e in base al comma 2, nel caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il regolamento.
Ciò posto, il consigliere può ben effettuare un’autonoma scelta nel senso di dimettersi dalla carica di consigliere, nell’intento di dedicarsi in via esclusiva all’impegno richiesto dall’espletamento dell’incarico assessorile e, in questo caso, di vicesindaco.
Vi sono però taluni limiti alle prerogative del vicesindaco esterno al consiglio, evidenziati dal Consiglio di Stato, sez.I, nel parere n.94/1996 reso nell’adunanza del 21 febbraio 1996.
In tale parere, il Supremo Consesso ha ritenuto che il vicesindaco esterno al consiglio non può svolgere le funzioni di componente, con diritto di voto, nel consiglio comunale, in quanto “nel nostro ordinamento non è ammessa la delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive”.
Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale che spettano al sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti (salvo che l’ente si sia avvalso della facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio), il Consiglio di Stato ha distinto l’ipotesi che il vicesindaco sia anche consigliere comunale, da quella in cui è, viceversa, esterno al consiglio: nel primo caso deve reputarsi ammissibile la possibilità di sostituire il sindaco anche nelle funzioni presidenziali, mentre nel secondo caso il vicesindaco non può presiedere il consiglio, in quanto non può “fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. La presidenza sarà invece assunta dal membro del collegio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell’anzianità”.
Anche l’articolo 39 del decreto legislativo n.267/00 che disciplina la figura del Presidente del Consiglio e del vice presidente, fatta salva la prerogativa propria del sindaco, consente l’affidamento dell’ufficio in parola esclusivamente ai consiglieri comunali.
Non potendo svolgere le funzioni di vice presidente del consiglio, conseguentemente non appare legittima non solo la possibilità di presiedere il consesso, bensì, anche la potestà di procedere alla sua formale convocazione.