Quote di genere nelle giunte. Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2019
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Quote di genere nelle giunte. Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti trovano applicazione le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 e nella legge n.215/12. Tali disposizioni non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.

Testo 

E’ stato segnalato che il sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ha nominato una giunta composta di soli uomini, non  avendo registrato alcuna disponibilità da parte delle donne elette in consiglio comunale ad accettare la nomina assessorile.
Al riguardo, non può che essere ribadito quanto affermato dalla scrivente in precedenti pareri resi su analoga problematica.
Come noto, il comma 137 della legge n.56/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
L’art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 modificato l’art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente nella provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.
La normativa va letta alla luce dell’art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.
Pertanto si ritiene che per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 e nella legge n.215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art.51 della Costituzione, dall’art.1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.
Per quanto concerne la possibilità di pervenire alla nomina di assessori esterni, si richiama quanto osservato dalla scrivente amministrazione con circolare n.6508 del 24.4.2014, nella quale gli enti locali sono stati invitati a valutare l’opportunità di procedere alle modifiche statutarie funzionali alla piena attuazione del principio di parità di genere introducendo la possibilità di ricorrere alla nomina di assessori privi dello status di consigliere comunale.
In proposito, risulta alla scrivente che, ai sensi dello statuto comunale, è prevista la possibilità di  nominare gli assessori “…anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale”. Pertanto, il Sindaco dell’ente potrebbe valutare la possibilità di applicare tale disposizione statutaria al fine di conformare  la composizione della giunta alle previsioni legislative. Si fa presente, a tale riguardo, che il Tar Abruzzo, con sentenza n.105 del 2019, ha ritenuto fondato il ricorso avverso un provvedimento di nomina della giunta in quanto non sarebbe stata effettuata “…la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile anche tra cittadini al di fuori dei componenti dell’organo consiliare…”.
Tanto premesso, si osserva che il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione e, pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle competenti sedi.