Composizione giunta comunale. Quote di genere (popolazione superiore a 3.000 abitanti)

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2019
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Parità di genere nelle giunte. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art.1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità. Pertanto un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Tali osservazioni sono state ribadite da ultimo dal Tar Abruzzo con sentenza n.105 del 2019.

Testo 

E’ stato posto un quesito in ordine alla applicazione della normativa in tema di parità di genere.
In particolare, è stato rappresentato che presso un comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti la giunta era formata da 4 assessori oltre al sindaco. A seguito delle dimissioni dell’assessore esterno di genere femminile, attualmente la giunta è composta da quattro uomini, compreso il sindaco, e da una sola donna.
Atteso che lo statuto dell’ente contempla la possibilità di nominare un numero di assessori non inferiore a tre e non superiore a quattro, si chiede di conoscere se, nello specifico caso, visto che la situazione attuale è conseguente alle dimissioni dell’assessore esterno e non ad una nuova nomina effettuata dal sindaco sia possibile mantenere la composizione della giunta come risultante a seguito delle suddette dimissioni o sia necessario riequilibrare le percentuali di genere previste dalla vigente normativa.
Come noto, la normativa citata dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art.1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Tali osservazioni sono state ribadite da ultimo dal Tar Abruzzo con sentenza n.105 del 2019.