Divieto del terzo mandato per la carica di assessore. La disciplina degli organi di governo comunali e provinciali, a cui è riconducibile la figura dell'assessore, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.p), della Costituzione e, come tale, è sottratta alla fonte statutaria.
E’ stato segnalato che in un comune non sarebbe stato rispettato il dispositivo dell’art.21, comma 4, dello statuto recante il divieto del terzo mandato per la carica di assessore.
Ai sensi della norma citata è previsto che “chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore”.
Al riguardo, si osserva che la previsione in parola ricalca fedelmente il dispositivo dell’art.34, comma 3, della legge n.142/1990 che, tuttavia, è stato successivamente abrogato dall’art.11, comma 11, della legge 3 agosto n.265/1999, con la conseguenza che le disposizioni statutarie ad essa conformate sono da considerarsi caducate.
Anche il vigente T.U.O.E.L. n.267/2000 non contempla alcuna previsione limitativa del numero dei mandati consecutivi espletabili dagli assessori.
Peraltro la disciplina degli organi di governo comunali e provinciali, a cui è riconducibile la figura dell'assessore, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. p), della Costituzione e, come tale, è sottratta alla fonte statutaria. Se ne deduce, per le esposte considerazioni, che la norma statutaria in esame non può trovare applicazione.