Nomina consigliere politico da parte del sindaco

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Nomina consiglieri politici da parte del sindaco. L’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art.117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n.267/00.

Testo 

E’ stato formulato un quesito in ordine al provvedimento con il quale il sindaco ha nominato un  esperto, esterno all’amministrazione, con il compito di fornire consulenza e assistenza in alcune materie, a titolo gratuito.
Nel decreto di nomina a “consigliere politico” è prevista la possibilità che l’incaricato possa rappresentare il comune presso tavoli istituzionali e sindacali con facoltà di utilizzare i mezzi, gli strumenti e le strutture dell’ente.
Al riguardo, si osserva che, come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge.
Nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art.117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.
E’ prevista la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art.90 del citato decreto legislativo che al comma 1 demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.  Con riferimento a tale istituto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di  funzioni di staff (cfr. pronuncia SRC Campania n.155/2014/PAR).
Tutto ciò premesso, considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare, nei termini suindicati, le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali.
Circa i rimedi esperibili avverso atti amministrativi asseritamente illegittimi, si ricorda che gli stessi possono essere impugnati al T.A.R. competente per territorio, ovvero con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica in base alle vigenti disposizioni.