Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni consiliari devono rispettare il criterio proporzionale dei gruppi presenti in consiglio. Il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. E’ utile menzionare il parere n.771 reso dal Consiglio di Stato, prima Sezione, in data del 7 marzo 2018. Con il citato parere, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato un ricorso avverso una modifica regolamentare che non avrebbe consentito la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio, violando, in questo modo, il criterio proporzionale che invece sarebbe stato garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario (confr. Cons. Stato – Sez. quinta 25 ottobre 2017, n. 4919).

Testo 

E’ stato formulato un quesito in materia di commissioni consiliari.
La problematica è emersa in merito alla applicazione della normativa adottata dal comune sulla composizione delle suddette commissioni. Le stesse, infatti, devono essere partecipate da cinque commissari, di cui tre in quota alla maggioranza e due in rappresentanza delle minoranze. Poiché in consiglio comunale sono presenti tre distinti gruppi di opposizione, viene riferita la difficoltà di pervenire ad un accordo circa la designazione dei due commissari di minoranza con la conseguenza che la situazione di stallo determinatasi ha, di fatto, impedito la costituzione di alcune delle commissioni consiliari previste dallo statuto dell’ente.
Al riguardo si osserva, in via preliminare, che in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Le commissioni consiliari non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzative, bensì organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita.A fronte della oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
Ovviamente ciò non esclude che l’argomento della ricostituzione delle commissioni comunali possa essere iscritto all’ordine del giorno delle sedute consiliari fino alla sua positiva trattazione.
Quanto al rispetto del criterio proporzionale, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. A tale proposito giova menzionare il parere n.771 reso dal Consiglio di Stato, prima Sezione, in data del 7 marzo 2018. Con il citato parere, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato un ricorso avverso una modifica regolamentare che non avrebbe consentito la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio, violando, in questo modo, il criterio proporzionale che invece sarebbe stato garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario (confr. Cons. Stato – Sez. quinta 25 ottobre 2017, n.4919).
Tanto premesso, si ricorda che il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantire l’effettivo rispetto del criterio proporzionale ex art.38, comma 6, citato.