Seduta seconda convocazione lo stesso giorno della seduta di prima convocazione. Ad avviso della scrivente non sembrerebbe applicabile l’art.127 del T.U. n.148/1915 nella parte in cui prevede che le adunanze del consiglio comunale di seconda convocazione debbano essere tenute in un giorno diverso da quello indicato per le sedute di prima convocazione. Tale disciplina transitoria, infatti, si applica solamente fino all’adeguamento statutario e regolamentare al decreto legislativo n.267/00. Qualora il regolamento del consiglio non lo escluda espressamente, sembrerebbe che il silenzio della fonte regolamentare su tale punto possa essere interpretato come apertura alla possibilità che la seduta di seconda convocazione sia tenuta nella stessa giornata fissata per la seduta di prima convocazione.
E’ stato formulato un quesito in tema di sedute del consiglio comunale in seconda convocazione.
In particolare è stato chiesto se, nel silenzio della normativa regolamentare sullo specifico punto, sia possibile applicare la disciplina prevista dall’art.127 del R.D. n.148/1915, ai sensi della quale le sedute di seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la seduta consiliare in prima convocazione.
In via preliminare, si rammenta che l’art.38, comma 2, del T.U.O.E.L. demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 del citato art.38 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art.273, comma 6, dello stesso decreto legislativo n.267/00 il quale detta una disciplina transitoria che legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art.127 del T.U. n.148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all’adeguamento statutario e regolamentare al citato decreto legislativo n.267/00 nella materia considerata.
Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dell’ente in oggetto, approvato con deliberazione consiliare n.4/2017, prevede all’art.17 che per la validità delle adunanze di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Prevede, altresì, che il giorno della seconda convocazione può anche risultare dall’avviso di prima convocazione. Non è specificato, tuttavia, se la seduta di seconda convocazione possa o meno essere tenuta lo stesso giorno previsto per la seduta di prima convocazione.
Ad avviso della scrivente non sembrerebbe applicabile l’art.127 del T.U. n.148/1915 nella parte in cui prevede che le adunanze del consiglio comunale di seconda convocazione debbano essere tenute in un giorno diverso da quello indicato per le sedute di prima convocazione. Sembrerebbe piuttosto che il silenzio della fonte regolamentare su tale punto possa essere interpretato come apertura alla possibilità che la seduta di seconda convocazione sia tenuta nella stessa giornata fissata per la seduta di prima convocazione.
D’altro canto la disciplina transitoria prevista dall’art.273, comma 6, del T.U.O.E.L. richiama le disposizioni recate dall’art.127 dal R.D. n.148/1915 solamente fino all’adeguamento statutario e regolamentare.
Va osservato, infine, che ai sensi dell’art.47 del regolamento del consiglio comunale, è previsto che sia il consiglio comunale a risolvere di volta in volta tutte le questioni non espressamente disciplinate dal regolamento stesso.