Convocazione del consiglio comunale. Deposito degli atti. Consiglieri di minoranza

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2019
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto dei consiglieri di visionare gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno del consiglio comunale. Riguardo alla concreta  possibilità di esercitare il diritto nell’ambito anche nei giorni di chiusura prefestiva e festiva degli Uffici, apparirebbe opportuna da parte dell’Ente la ricerca di soluzioni alternative che consentirebbero l’accesso dei consiglieri agli Uffici anche in tali giornate (seppur per un tempo limitato).
In alternativa, si ricorda che la vigente legislazione è ormai orientata al conseguimento da parte delle pubbliche amministrazioni della più ampia diffusione delle applicazioni informatiche sia nei rapporti con l'utenza e sia nelle proprie comunicazioni interne.

Testo 

E' stato chiesto se, alla luce della vigente normativa regolamentare, gli atti a corredo dei punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale debbano essere considerati a disposizione dal momento in cui possano essere materialmente ritirati o visionati, o se siano efficaci, a tale scopo, anche i giorni di chiusura degli uffici.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dispone all’art.3 che la convocazione dei consiglieri deve essere effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. Il comma 6 del predetto art. 3 si limita a stabilire che “l’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza”.
L’art.8, al comma 1, prevede che gli atti devono essere messi a disposizione dei singoli consiglieri fin dal momento della convocazione del consiglio, mentre, il comma 2 dispone che gli atti relativi a bilancio di previsione, conto consuntivo e regolamenti debbano essere messi a disposizione almeno cinque giorni prima ed inviati in copia ai capigruppo.
Ciò premesso, si rileva che la messa a disposizione della documentazione necessaria per la corretta valutazione dei correlati argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale costituisce una formalità d’adempiere d'ufficio da parte dell'apparato municipale e non coincide con lo speciale diritto d'accesso previsto da ultimo dall'art.43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Presso taluni enti vige la prassi di depositare la documentazione, in assenza di specifico regolamento, a partire, comunque, dalla mattina precedente la seduta del consiglio, che si ispirerebbe “al previgente articolo 292 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato dal Regio decreto 4 febbraio 1915, n.148. Tale norma, prevedeva che nelle tornate periodiche ordinarie, nessuna proposta poteva essere sottoposta a deliberazione definitiva se nelle 24 ore prima non fosse stata depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata” (cfr. sentenza TAR Puglia n.351 del 18.02.2009).
Anche il termine temporale di cui al soppresso art.292 del T.U. n.148/1915, tuttavia, non può essere più ritenuto quale parametro adeguato per la corretta informazione dei consiglieri, tant’è, che lo stesso comune ha adottato un proprio regolamento sul funzionamento del consiglio comunale che scandisce puntualmente i tempi di deposito della documentazione correlata alla discussione ed all’approvazione delle questioni sottoposte al consiglio comunale.
Dal tenore della disposizione regolamentare è evidente che la relativa documentazione debba essere posta a disposizione fin dal giorno dell’atto di convocazione della seduta. Ciò è conforme a giurisprudenza (T.A.R. Campania, Salerno, Sez.II, 13 febbraio 2003, n.744) secondo la quale “il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo”.
Riguardo alla concreta possibilità di esercitare il diritto nell’ambito dei limiti temporali previsti dal regolamento, sostanzialmente inficiata dalla chiusura prefestiva e festiva degli Uffici, apparirebbe opportuna da parte dell’Ente, la ricerca di soluzioni alternative che consentirebbero l’accesso dei consiglieri agli Uffici anche in tali giornate (seppur per un tempo limitato).
In alternativa, si ricorda che la vigente legislazione è ormai orientata al conseguimento da parte delle pubbliche amministrazioni della più ampia diffusione delle applicazioni informatiche sia nei rapporti con l'utenza e sia nelle proprie comunicazioni interne.
In particolare, l'art.12, comma 2, del decreto legislativo n.82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, … le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida ".
Le disposizioni del predetto codice, ai sensi dell'art.2, comma 2, si applicano anche agli enti locali territoriali “nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione”.
L’Amministrazione locale, pertanto, potrebbe adottare soluzioni in tal senso, previa adozione delle relative modifiche regolamentari.