Dal 24 giugno 2014 anche per gli incarichi in corso: "L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi."
Un comune ha chiesto di conoscere se il limite massimo dell'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio spettante, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge n.66 del 2014, è da ritenersi applicabile fin dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge, pertanto, anche in corso di mandato.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'articolo 19, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, introdotto dalla legge conversione 23 giugno 2014, n.89, ha modificato l'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con l'inserimento, del comma 6-bis, il quale prevede che "L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi."
Come è noto, la disciplina del rimborso delle spese di viaggio e di vitto e alloggio eventualmente spettanti componenti dell'organo di revisione è contenuta nell'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'interno 20 maggio 2005 ("Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione . Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.").
La modifica normativa introdotta dal richiamato articolo 19, rubricato "Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane", è finalizzata al contenimento degli oneri a carico dei comuni per il rimborso delle spese eventualmente spettanti ai revisori aventi residenza fuori del comune ove ha sede l'ente, a seguito delle nuove modalità di scelta del revisore mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti.
In ordine alla problematica oggetto del quesito in esame attinente alla decorrenza dell'applicazione della predetta disposizione, si ritiene che, in mancanza di specifica espressa previsione in merito e trattandosi di norma a valenza economica, la modifica non possa che avere decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 23 giungo 2014, n.89, ossia dal 24 giugno 2014 ed efficacia immediata, quindi anche sugli incarichi in corso, fatti salvi gli oneri già maturati prima dell'entrata in vigore della norma.