Nomina dei revisori dei conti delle autorità di gestione del servizio idrico e rifiuti

Finanza locale
20 Settembre 2019
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Non possono ritenersi direttamente applicabili alla nomina dei revisori delle Autorità per il servizio idrico e per i rifiuti le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali previste dal decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso, per le valutazioni di questa Amministrazione, le istanze delle Autorità in oggetto con le quali viene chiesto di procedere all'estrazione dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali dei nominativi dei soggetti iscritti da nominare nei propri organi di revisione. In particolare, nelle note viene citata la legge regionale toscana n.69/2011 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.267 del 2000. Al riguardo, si osserva quanto segue. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23 recano l'approvazione del Regolamento disciplinante l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria degli stessi enti locali. Il predetto Regolamento costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, il quale ha previsto che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono iscritti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tali disposizioni, normativa e regolamentare, si riferiscono espressamente alle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolane, unioni di comuni). Gli stessi criteri di formazione dell'elenco sono determinati dal Regolamento tenendo conto dei requisiti di iscrizione, formazione ed esperienza specificamente riferiti alle competenze attribuite agli organi di revisione di cui all' articolo 234 del decreto legislativo n.267 del 2000, nonché della tipologia e dimensione demografica degli enti locali presso i quali i nominativi iscritti nell'elenco possono essere nominati. Stanti tali presupposti, si ritiene che, in mancanza di espressa previsione normativa e apposito adeguamento regolamentare, le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali non possano essere estese, direttamente in via interpretativa, alla nomina degli organi di controllo interno di altri enti anche se classificati dalla Regione XX come "enti locali atipici". Peraltro, anche la disciplina regionale specifica della revisione in dette Autorità risulta essere diversa da quella prevista per gli enti locali sia come composizione (revisore unico più supplente) che come durata dell'incarico (sette anni). Si ritiene, pertanto, che in mancanza di espressa previsione normativa e tenuto conto delle diversità e peculiarità dei predetti organi di controllo, non possano ritenersi direttamente applicabili alla nomina degli stessi le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23. Ad ogni buon fine, si allega un elenco di revisori iscritti in fascia 3 nella regione Toscana cui le autorità potranno attingere per le nomine.