Durata incarico del revisore di un ente terremotato

Finanza locale
13 Gennaio 2017
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Se non specificamente previsto dalla norma, anche in caso di sospensione di tutti i termini, a carico dei comuni colpiti da sisma, il revisore dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni.

Testo 

Una Prefettura ha sottoposto all'attenzione la richiesta di un comune, inserito nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di valutare, in relazione alla procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti, la possibilità di considerare prorogato il termine di durata triennale dell'incarico dell'attuale revisore, in scadenza alla fine del mese gennaio XXXX, in forza del disposto di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189.<br />
Al riguardo, si osserva quanto segue. Come è noto, l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dura in carica tra anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni. L'articolo 44, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha previsto per i comuni di cui agli allegati 1 e 2, la sospensione per il periodo di dodici mesi di tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad "adempimenti finanziari, contabili e certificativi" previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e da altre specifiche disposizioni. Appare evidente che il termine di scadenza dell'organo di revisione, riferito, appunto, alla durata in carica di un organo dell'ente, non può essere considerato un termine relativo ad un adempimento contabile o certificativo a carico dell'ente oggetto della prevista sospensione per i comuni di cui trattasi. Si ritiene, pertanto, che pur nella più ampia considerazione delle difficoltà rappresentate dal comune, il relativo organo di revisione, alla naturale scadenza e fatta salva l'eventuale prorogatio per non più di 45 giorni, debba essere rinnovato previo espletamento della procedura di estrazione a sorte dei nominativi dall'apposito elenco.