Esclusione di un componente da un gruppo consiliare. Possibilità di costituire un gruppo misto di maggioranza

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppi consiliari. L’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, come noto, demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato. Alcuni regolamenti prevedono la possibilità di costituire il gruppo misto di maggioranza e il gruppo misto di minoranza.

Testo 

E’ stato chiesto l’avviso in ordine all’interpretazione della normativa locale in materia di gruppi consiliari.
In particolare, un consigliere, ai sensi del regolamento, è stato escluso dal proprio gruppo consiliare di maggioranza e ha comunicato alla Presidenza del consiglio di aver costituito il gruppo misto di maggioranza, formato da un unico consigliere. Tuttavia, in base ad una disposizione del suddetto regolamento sul funzionamento del consiglio, il sindaco e il capogruppo di maggioranza non hanno confermato l’adesione del consigliere in questione al gruppo misto di maggioranza ed hanno chiesto se, ai sensi della normativa locale dell’ente, sia legittima la costituzione di tale gruppo.
L’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, come noto, demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli, pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato. Ai sensi dell’art.15, comma 7, del richiamato regolamento è previsto che “Un gruppo, con l’eccezione del Gruppo Misto, può decidere l’esclusione dal Gruppo di uno o più Consiglieri…”. Il successivo art.16, comma 2, prevede che possano essere costituiti il gruppo misto di maggioranza e quello di minoranza, non potendo far parte dello stesso gruppo misto consiglieri di maggioranza e di minoranza. Il comma 4 del medesimo articolo 16 dispone che “La costituzione o l’adesione da parte di Consiglieri del Gruppo Misto di maggioranza deve essere confermata, …dal Sindaco e dai Capigruppo degli altri Gruppi di maggioranza. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni i suddetti consiglieri sono assegnati d’ufficio al Gruppo Misto di minoranza”. Tale ultima disposizione ha sollevato argomentate perplessità da parte del Segretario Generale dell’ente, in quanto la previsione della “conferma” della maggioranza finalizzata alla formalizzazione della adesione al gruppo misto di maggioranza parrebbe ledere le prerogative del consigliere che intenda partecipare a tale gruppo. Ed invero, il consigliere a cui non sia consentito di transitare nel gruppo misto di maggioranza viene, di fatto, costretto ad aderire al gruppo misto di minoranza indipendentemente dalla sua volontà.
Ciò posto si rilevano criticità in relazione ad una norma che, incidendo sul diritto del consigliere di esercitare il proprio incarico “senza vincolo di mandato”, si configura come lesiva di tali prerogative costituzionali. Pertanto, nel ribadire che la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che in tale ambito dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.