Differenza tra commissione trasparenza e commissioni consiliari permanenti. Rappresentanza forze politiche

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Commissioni consiliari. Differenza tra commissione trasparenza e commissioni consiliari permanenti. Le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni.

Testo 

Un consigliere comunale ha chiesto chiarimenti in ordine alla differenza tra le commissioni permanenti e la commissione trasparenza come disciplinati dalle fonti di autonomia locale di cui l’ente si è dotato.
Al riguardo si osserva, in via preliminare, che in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni.
Quanto alla natura delle commissioni consiliari, va rilevato che esse non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzative, bensì organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita.
Ai sensi dell’art.11 dello statuto dell’ente è demandata al regolamento del consiglio comunale la disciplina del “numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie, referenti e di controllo, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni speciali, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, e per la deliberazione di indagini conoscitive e di audizioni”.
L’art 20 del regolamento prevede che ogni Commissione permanente è composta di norma di sette Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi presenti in consiglio. Ciascun Consigliere non può essere componente effettivo di più di tre Commissioni consiliari permanenti. L’art.22 disciplina le funzioni delle Commissioni permanenti stabilendo che esse  provvedono all'esame preliminare di tutti gli atti di competenza del Consiglio esprime il parere di competenza. Hanno poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza, ovvero di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione. Hanno, inoltre, competenza consultiva sugli atti loro sottoposti dal Sindaco o dalla Giunta comunale ed esercitano attività di indirizzo e controllo sull’attività dell’ Amministrazione comunale. La Commissione “Funzionamento generale e trasparenza dell'amministrazione comunale” è disciplinata dall’art.28 del regolamento. Essa ha il compito di garantire il diritto all'informazione e l'esercizio delle funzioni di controllo delle minoranze sull'attività dell'Amministrazione comunale, anche al fine di valorizzare il ruolo dell'opposizione politica nell'ambito del Consiglio comunale. La Commissione è composta da un membro designato da ogni gruppo consiliare ed è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri che ne fanno parte su designazione della minoranza. Esercita le sue funzioni attraverso verifiche periodiche sulla trasparenza dell'attività amministrativa e sul funzionamento degli organismi di controllo nell'ambito dell'Amministrazione comunale.
Dall’esame della normativa regolamentare dell’ente, emerge, una non completa assimilabilità della commissione trasparenza rispetto alle commissioni permanenti. In primo luogo le commissioni permanenti sono istituite nel rispetto del criterio proporzionale dei gruppi presenti in consiglio e in secondo luogo esse  hanno una funzione di carattere ausiliario rispetto ai lavori del consiglio, svolgendo attività istruttorie, consultive, e di indirizzo e controllo, mentre alla commissione trasparenza, composta da un consigliere in rappresentanza di ogni gruppo, è affidato un compito più specifico di tutela delle minoranze presenti in consiglio.
Tanto premesso, si ricorda che è lo stesso regolamento del consiglio comunale a dettare agli articoli 1 e 1 bis una compiuta disciplina per le eccezioni sollevate dai consiglieri con riferimento all’interpretazione del Regolamento.