Gruppo formato da due componenti. Regolare funzionamento dei gruppi

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppi consiliari formati da due componenti. Un gruppo formato da due soli membri dovrebbe prendere le proprie decisioni necessariamente all’unanimità, non potendo essere riconosciuto al capogruppo un ruolo di primazia. Il Consiglio di Stato, IV Sez, con sentenza n.4573 del 2011, ha osservato che, ove fosse considerata ammissibile la prevalenza di un componente sull’altro, si violerebbe il principio della par condicio dei componenti degli organi collegiali.

Testo 

E’ stata rappresentata una problematica insorta con riferimento al funzionamento dei gruppi consiliari.
In particolare, è stato segnalato che il capo di un  gruppo consiliare avrebbe comunicato per iscritto alla Presidenza del consiglio la propria volontà di cambiare denominazione al gruppo e di farlo transitare dalla maggioranza consiliare ai gruppi  di opposizione. Il gruppo in questione è formato da due soli componenti: il capogruppo e il candidato sindaco non eletto che ricopre la carica di Presidente del Consiglio. Quest’ultimo, non volendo passare alla minoranza e non accettando di cambiare il nome del proprio gruppo di riferimento, avrebbe deciso unilateralmente di non riconoscere all’altro componente il ruolo di capogruppo.
Il capogruppo, dal canto suo, ha fatto pervenire, tramite il proprio avvocato, una nota con la quale si contesta il disconoscimento unilaterale dal ruolo di capogruppo operato dall’altro componente e con la quale vengono contestati, altresì, i fatti enunciati dal Segretario dell’ente circa la volontà del consigliere capogruppo di passare all’opposizione.
Prescindendo dall’esprimere una valutazione circa le controverse vicende interne del gruppo in questione, esame che non compete alla scrivente amministrazione, i quesiti vertono, sostanzialmente, sulle problematiche connesse al funzionamento di un gruppo consiliare formato da due soli componenti. Ed, in particolare, se sia ammessa la possibilità da parte del capogruppo di cambiare nome al gruppo e di farlo trasmigrare all’opposizione contro la volontà dell’altro consigliere e se sia possibile che quest’ultimo revochi unilateralmente all’altro la carica di capogruppo.
L’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.
Dalla lettura del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale si rileva che, ai sensi dell’art.70, è previsto che i consiglieri eletti in una medesima lista costituiscono “di norma” un gruppo consiliare, anche se la denominazione originaria dovesse modificarsi nel corso della tornata amministrativa. Ogni consigliere può recedere dal gruppo al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente, previa accettazione. E’ previsto altresì che per aderire al gruppo misto non è necessaria alcuna accettazione mentre è possibile formare un nuovo gruppo consiliare, purché composto da almeno due consiglieri.
Un gruppo formato da due soli membri dovrebbe prendere le proprie decisioni necessariamente all’unanimità non potendo essere riconosciuto al capogruppo un ruolo di primazia. Pertanto un consigliere non potrebbe unilateralmente privare l’altro del ruolo di capogruppo, considerato che tale investitura era scaturita in base ad una precedente decisione unanime. D’altro canto, appare completamente priva di effetti  l’eventuale manifestazione di volontà del capogruppo diretta a cambiare unilateralmente la denominazione del gruppo mutandone, altresì, il posizionamento politico. Ciascun consigliere potrà decidere di rimanere nel proprio gruppo originario ovvero passare ad altro gruppo in base alle previsioni recate dal regolamento sul funzionamento del consiglio, ma non potrà assumere determinazioni valevoli per l’intero gruppo in contrasto con la volontà dell’altro componente.
Del resto lo stesso Consiglio di Stato, IV Sez, con sentenza n.4573 del 2011, ha osservato che, ove fosse considerata ammissibile la prevalenza di un componente sull’altro, si violerebbe il principio della par condicio dei componenti degli organi collegiali.
Tanto premesso, nel ribadire che la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.