Conferenza dei capigruppo

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Poiché il legislatore ha attribuito alla competenza delle fonti di autonomia locale la disciplina per la formazione dell'ordine del giorno, spetta a tali fonti delineare un equilibrato momento di sintesi tra i poteri presidenziali concernenti la indicazione degli argomenti da trattare e i diritti dei singoli consiglieri a poter esercitare pienamente il proprio mandato.

Testo 

Un consigliere comunale ha chiesto di fornire un’interpretazione del regolamento sul funzionamento del consiglio in ordine ai poteri della conferenza dei capigruppo.
In sostanza, secondo quanto lamentato dall’esponente, il Sindaco interpreterebbe la normativa regolamentare sui poteri e le funzioni della conferenza dei capigruppo e sulla formazione dell’ordine del giorno dell’assemblea in modo arbitrario e non rispettoso delle prerogative dei capigruppo consiliari.
Al riguardo, si osserva che l’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.
Ai sensi dell’art.9 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, la conferenza dei capi gruppo è definita “organismo consultivo” del sindaco nell’esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Essa concorre a definire la programmazione dei lavori. E’ convocata e presieduta dal sindaco ed è inoltre convocata quando ne facciano richiesta almeno due capi gruppo.
L’art.38 della medesima fonte regolamentare disciplina l’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea. La norma attribuisce al sindaco il potere di stabilire l’ordine del giorno con proprie decisioni autonome, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di deliberazioni e gli atti di sindacato ispettivo proposti da ciascun consigliere.
L’art.15, comma 10, dello statuto comunale precisa che “I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio”. Quest’ultima disposizione ribadisce il dispositivo recato dall’art.43, comma 1, del decreto legislativo n.267/00.
Dall’esame della normativa sopracitata, emerge chiaramente come il potere di fissare l’ordine del giorno debba essere esercitato nel rispetto dei diritti spettanti a ciascun consigliere comunale di poter  formulare eventuali proposte deliberative da sottoporre all’assemblea.
Poiché il legislatore ha attribuito alla competenza delle fonti di autonomia locale la disciplina per la formazione dell'ordine del giorno, spetta a tali fonti delineare un equilibrato momento di sintesi tra i poteri presidenziali concernenti la indicazione degli argomenti da trattare e i diritti dei singoli consiglieri a poter esercitare pienamente il proprio mandato.
Pertanto, l’ente in parola potrebbe valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina di maggiore chiarezza e dettaglio nelle materie oggetto della questione prospettata, al fine di assicurare le garanzie previste dal legislatore in capo ai singoli consiglieri.