Deleghe ai consiglieri. Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del citato decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
E’ stato posto un quesito in merito al decreto sindacale di conferimento di delega di funzioni ad alcuni consiglieri a cui, secondo gli esponenti, sarebbe stata riconosciuta la possibilità di emettere provvedimenti con “autonomia e ampia rilevanza esterna“.
Al riguardo, si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Una ristrettissima serie di funzioni sindacali può essere delegabile ai consiglieri in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art.54 nella sua attività di Ufficiale di Governo).
Si osserva, ancora, che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1248/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato”.
Il Consiglio di Stato, con parere n.4883/11 (4992/2012) in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto, invece, fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”.
Pertanto, la normativa statutaria dell'ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrebbe prevedere disposizioni che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge.
Lo statuto comunale non sembra disporre nulla in merito, prevedendo solo, all’articolo 29, che “il sindaco può incaricare singoli assessori di curare determinati settori omogenei dell’attività della giunta”.
Il regolamento, invece, all’art.10 dispone che “il consiglio comunale può conferire incarichi di studio su questioni specifiche alle commissioni permanenti”.
Rilevando, pertanto, che in virtù del regolamento è lo stesso consiglio comunale che conferisce incarichi di studio alle commissioni (e non già ai singoli consiglieri), apparirebbe necessaria una regolamentazione rispetto alla delega di funzioni da parte del Sindaco.
In ogni caso, si osserva che le deleghe disposte con decreto sindacale sono state poi comunicate al Consiglio comunale il quale con apposita deliberazione ha preso atto che “l’attività dei Consiglieri incaricati … sarà caratterizzata unicamente da finalità consultiva e collaborativa con il Sindaco, non potendo comprendere assunzione di atti a rilevanza esterna, come pure adozione di atti di natura gestionale diretta”.
A seguito di tale precisazione, sembra, dunque, che i consiglieri comunali incaricati non hanno poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere e l’attività delegata non dovrebbe interferire con le prerogative dei componenti della giunta comunale.