Diritto di accesso dei consiglieri comunali al protocollo generale

Territorio e autonomie locali
26 Ottobre 2016
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri al protocollo dell’ente. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esprimendosi sull’esercizio del diritto in parola (cfr. parere 29 novembre 2009), sulla base del principio di economicità che incombe sia sugli uffici tenuti a provvedere, sia sui soggetti che chiedono prestazioni amministrative ha riconosciuto “la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno, anche contabile, dell’ente attraverso l’uso della password di servizio … proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale”.

Diritto di accesso dei consiglieri al protocollo dell’ente. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esprimendosi sull’esercizio del diritto in parola (cfr. parere 29 novembre 2009), sulla base del principio di economicità che incombe sia sugli uffici tenuti a provvedere, sia sui soggetti che chiedono prestazioni amministrative ha riconosciuto “la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno, anche contabile, dell’ente attraverso l’uso della password di servizio … proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale”.

Testo 

Si fa riferimento a precorsa corrispondenza con la quale codesta Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere del Sindaco del Comune di … in ordine alla legittimità delle numerose istanze di accesso al protocollo del Comune, ripetute nel tempo da un consigliere di minoranza.
Il Sindaco, nelle more del predetto parere, ha sospeso ogni richiesta di accesso al protocollo ritenendole “formalizzate in modo abnorme, generico, indiscriminato e reiterato e finalizzate a strategie ostruzionistiche comportanti aggravi dell’attività amministrativa dell’Ente”.
Al riguardo, si osserva preliminarmente, che l’art. 22, comma 2, della legge n. 241/90 stabilisce che “l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità' e la trasparenza”.
L’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, invece, consente ai consiglieri comunali di accedere a “tutte le notizie e le informazioni” in possesso dell’Ente, utili all’espletamento del proprio mandato.
Ciò posto, va considerato che al consigliere comunale, in relazione proprio al munus rivestito, deve essere riconosciuto un diritto più ampio rispetto a quello esercitabile dal semplice cittadino, che si estende oltre le competenze attribuite al consiglio comunale, al fine della necessaria valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (cfr.: C.d.S. n. 4525 del 5.09.2014, C.d.S. Sez. V n. 5264/07 che richiama Cons. Stato, V Sez. 21.2.1994 n. 119, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109, Cons. Stato, V Sez. 2.4.2001 n. 1893).
Superando le precedenti decisioni contrarie, fatta salva la necessità di non aggravare la funzionalità amministrativa dell’Ente con richieste emulative, la giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna n. 29/2007 e n. 1782/2004, TAR Lombardia, Brescia, n. 362/2005, TAR Campania, Salerno, n. 26/2005), è infatti, oggi orientata nel ritenere illegittimo il diniego opposto dall’amministrazione di prendere visione del protocollo generale e di quello riservato del Sindaco, comprensivo sia della posta in arrivo che di quella in uscita.
Rilevando che la specifica materia potrebbe trovare apposita disciplina di dettaglio nel regolamento dell’Ente, si osserva, altresì, che i giudici del T.A.R. Sardegna con la segnalata sentenza n. 29/2007, hanno affermato, tra l’altro, che è consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono comunque tenuti al segreto ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, mentre il T.A.R. Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163, ha ritenuto non ammissibile imporre al consigliere l’onere di specificare in anticipo l’oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell’accesso.
Pertanto, si ritiene che la previa visione dei vari protocolli (dei quali il protocollo informatico rappresenta una innovazione tecnologica già consolidata, prevista, tra l’altro, dall’art. 17, del decreto legislativo n. 82/05 e successive modificazioni - codice dell’amministrazione digitale) sia necessaria per potere individuare gli estremi degli atti sui quali si andrà ad esercitare l’accesso vero e proprio.
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esprimendosi sull’esercizio del diritto in parola (cfr. parere 29 novembre 2009), sulla base del principio di economicità che incombe sia sugli uffici tenuti a provvedere, sia sui soggetti che chiedono prestazioni amministrative ha riconosciuto “la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno, anche contabile, dell’ente attraverso l’uso della password di servizio … proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale”.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’Amministrazione interessata.