Quorum strutturale validità consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
26 Ottobre 2016
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Quorum strutturale validità consiglio comunale. Si ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già espresso in molteplici occasioni, secondo il quale, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia". Tale espressione è contenuta, in particolare, nell’art. art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 ed è valida solo per la invalicabilità della soglia di un terzo.
Pertanto, mancando nel regolamento comunale l’esclusione esplicita del sindaco, si ritiene che lo stesso debba essere incluso nel computo.

Testo 

Si fa riferimento alla note sopradistinte con le quali sono state inoltrate le richieste di parere formulate dal sindaco del Comune di …e da alcuni consiglieri di minoranza in materia di quorum strutturale del consiglio comunale.
In particolare, premesso che l’art. 43, comma 3, del regolamento stabilisce che “in sede di prima convocazione deve essere presente almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati”, e che “l’eventuale arrotondamento è sempre in eccesso”, è stato chiesto se nel conteggio debba sostanzialmente includersi o meno anche il sindaco e se il quorum strutturale per rendere legali i lavori dell’aula sia di 17 o di 18 componenti.
Al riguardo, si osserva che l’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00 demanda proprio alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco…”.
In materia si segnalano i seguenti orientamenti giurisprudenziali: T.A.R. Puglia, sent.1301/2004 che stabilisce che tra i componenti “assegnati” rientra anche il sindaco “che del consesso è parte integrante in quanto membro di diritto”; T.A.R. Lazio, sez. II ter, il quale con sentenza n. 497/2011 pur confermando che il sindaco fa parte a pieno titolo del consesso, nel caso particolare lo ha escluso dal conteggio alla luce dell’esplicito testuale riferimento numerico contenuto nel regolamento.
Il T.A.R. Lombardia, con la sentenza n.1604/2011, rinvenendo nell’art. 38 del decreto legislativo n. 267/00 la fonte abilitata ad equiparare o a distinguere il Sindaco dal consigliere, ai fini dell’osservanza del quorum, aveva stabilito, invece, che tale precetto vige non in relazione al solo numero legale minimo imposto alla fonte regolamentare ai fini della validità delle delibere, ma ogni qual volta si tratti di determinare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, come indicato dalla fonte locale.
Il T.A.R. specificava che non vi è alcuna ragione logica per confinare l’efficacia di tale previsione statale ai soli criteri di calcolo del quorum invalicabile di un terzo, anziché alla individuazione del quorum tout court, atteso che essa esprime una scelta normativa primaria in ordine ad un profilo attinente alla forma di governo locale, che non muta affatto di qualità e di intensità, a seconda della variabile soglia numerica che sia stata fissata di volta in volta e delle circostanze contingibili del caso.
Tuttavia lo stesso TAR Lombardia, con ordinanza n. 130 del 29.01.2015 ha ritenuto “di dovere rimeditare l’orientamento in precedenza espresso dalla Sezione con la sentenza n. 1604/2011, in quanto l’art. 38 del d.lgs. n. 267/00 prevede un contenuto minimo obbligatorio del regolamento comunale sul funzionamento dell’organo consiliare, stabilendo, per la validità delle sedute, che debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, ma non imponendo, neppure implicitamente, il mancato computo del sindaco anche per l’ipotesi di diverse, e più gravose, ipotesi di quorum costitutivo previste dalla normativa locale”.
Pertanto, anche alla luce della sostanziale acquisita uniformità della giurisprudenza, si ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già espresso in molteplici occasioni, secondo il quale, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia". Tale espressione è contenuta, in particolare, nell’art. art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 ed è valida solo per la invalicabilità della soglia di un terzo.
Pertanto, mancando nel regolamento comunale l’esclusione esplicita del sindaco, si ritiene che lo stesso debba essere incluso nel computo.
Riguardo all’individuazione del quorum effettivo, si ribadisce che il regolamento del Comune di … prevede testualmente all’art. 43, comma 3, che “in sede di prima convocazione deve essere presente almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, mentre in seconda è sufficiente un terzo; l’eventuale arrotondamento è sempre per eccesso”.
In proposito si richiamano le sentenze del C.d.S. n. 8823 del 22.10.2007, del T.A.R. Calabria – RC – n. 709 del 18.12.2013 e l’ ordinanza del T.A.R. Liguria n. 239 del 9.07.2014 secondo le quali, “il calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri implica pacificamente che la “metà più uno” sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità.
Applicando tale principio alle sedute di prima convocazione e prendendo a base di calcolo i 33 consiglieri compreso il sindaco, il quorum strutturale per le adunanze è costituito da 17 consiglieri che corrisponde esattamente al numero indicato dalle citate pronunce giurisdizionali.
Infatti, l’arrotondamento per eccesso (la cui previsione è eventuale proprio in base al regolamento) non sembra conciliabile con il predetto principio giurisprudenziale e dovrebbe essere applicato esclusivamente alle sedute di seconda convocazione .