Nell’ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, con l’art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11, il legislatore è intervenuto per contenere il numero dei componenti degli organi collegiali nei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti ed, in ragione di tali modifiche, il numero massimo di assessori consentito per i comuni fino a 3000 abitanti è ridotto a due.
A seguito della succitata normativa, è stata emanata da questo Ministero apposita circolare, datata 16.2.2012, con la quale è stato precisato che le ulteriori riduzioni previste avrebbero operato a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 148/11, intervenuta in data 17 settembre 2011.
Con la nota allegata, è stato chiesto se il sindaco del comune di cui in oggetto, che conta una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e che abbia rinnovato i propri organi a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2011, possa nominare un terzo assessore.
Si premette, in via generale, che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia 'organi di governo' dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Nel caso di specie, la composizione numerica della giunta, costituitasi a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione, eletta in base alle consultazioni amministrative del maggio 2011, avrebbe dovuto essere conformata alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 185, della legge n. 191/09, come integrato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 42/10, che, come noto, ha modificato l'art. 47 del decreto legislativo n. 267/00. Pertanto ai sensi della citata normativa, la giunta avrebbe potuto essere composta da tre componenti.
Nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, con l'art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11, il legislatore è intervenuto nuovamente per contenere il numero dei componenti degli organi collegiali nei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti ed, in ragione di tali modifiche, il numero massimo di assessori consentito per i comuni fino a 3000 abitanti è ridotto a due.
A seguito della normativa da ultimo citata, è stata emanata da questo Ministero apposita circolare, datata 16.2.2012, con la quale è stato precisato che le ulteriori riduzioni previste avrebbero operato a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 148/11, intervenuta in data 17 settembre 2011.
Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, la giunta del comune in oggetto potrà essere integrata con la nomina di un terzo componente.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.