Un Sindaco ha proposto all’attenzione del Ministero la problematica concernente l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del D.Lgs n. 285/1992, allo stesso apportate dall’art. 40, comma 1 lett. c), della legge n. 120/2010 co

Territorio e autonomie locali
25 Febbraio 2015
Categoria 
15.04.14 Lavoro straordinario
Sintesi/Massima 

Stante il richiamato non univoco quadro interpretativo, si riterrebbe utile che l’ente richieda un definitivo e risolutivo pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni riunite, finalizzato a dirimere la questione ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 13, dell’art. 17, comma 31, del D.L. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 e dell’art. 6, comma 4 del DL 174/2012, convertito con modificazioni in legge 213/2012 e ss.mm.ii.

Testo 

Si fa riferimento alla nota n. 136689 del18 c.m. con la quale il Sindaco di Codesto Comune ha proposto all'attenzione di questo Ministero la problematica concernente l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del D.Lgs n. 285/1992, alla luce delle modifiche allo stesso apportate dall'art. 40, comma 1 lett.c), della legge n. 120/2010 contenente misure in materia di sicurezza stradale. In particolare, è stato chiesto di conoscere se, per le finalità indicate nel comma 5-bis dell'art. 208 – progetti di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del CdS – sia possibile incrementare il fondo per lavoro straordinario e finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'area di vigilanza nell'ambito dei predetti progetti, integrando, detta normativa, una specifica disposizione di legge, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del CCNL 1999.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che la questione relativa al corretto utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative ex art. 208 del codice della strada e alla possibilità di destinare quota delle stesse a forme di incentivazione del personale addetto ai servizi di polizia locale è stata più volte oggetto di approfondimento, anche in relazione alle diverse modifiche normative intervenute sull'articolo in commento. Invero, l'Aran, al cui orientamento ha aderito anche questo Ministero, ha sempre sostenuto l'impossibilità di incrementare le risorse per le politiche di sviluppo del personale mediante utilizzo di quota dei proventi contravvenzionali, fatta salva la possibilità di destinare quota degli stessi esclusivamente a finalità assistenziali e previdenziali a favore del predetto personale, in conformità a quanto disposto dal citato art. 208, comma 4, norma recepita poi da CCNL del personale degli enti locali del 22/1/2004. Per espressa previsione legislativa, detti proventi possono essere utilizzati per assunzioni di personale stagionale a progetto, nelle forme del contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro; per interventi di sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, funzionamento degli uffici di polizia municipale, spese per educazione stradale e acquisto beni, oneri finanziari per viabilità, trasporti e illuminazione, manutenzione e mantenimento dei mezzi tecnici ecc, con le modalità di ripartizione deliberate annualmente dall'amministrazione con proprio atto di giunta.
Tuttavia, le richiamate modifiche apportate all'articolo 208, (tra cui progetti di potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione della violazione degli articoli del CdS inerenti la guida sotto l'effetto dell'alcool e di sostanze stupefacenti), hanno riproposto la problematica riguardante sempre la possibilità di una destinazione di quote di detti proventi a forme di incentivazione del personale a tempo indeterminato di polizia municipale e locale.
Sulla materia è utile evidenziare che si sono formate diverse opinioni interpretative rese dalle sezioni regionali della Corte dei Conti.
Le sezioni riunite della Corte dei Conti della regione Sicilia (delibera n.9 del 23.6.2006) hanno escluso che i proventi ex art. 208 CdS possano considerarsi come risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni del personale ex art. 15, comma 1 lett. K) del CCNL 1.4.1999.
La Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la pronuncia n. 104/2010, ha dettato linee guida sull'applicazione del novellato art. 208, per una corretta utilizzazione dei proventi in esame, rammentandone il vincolo di specifica destinazione degli stessi, ammettendo, altresì, la possibilità di finanziare prestazioni lavorative aggiuntive, finalizzate al potenziamento dei soprarichiamati servizi.
Positivamente, si è, anche, pronunciata la Sezione per la Lombardia, che già con la delibera n. 961/2010, aveva ammesso la possibilità di destinare dette risorse al finanziamento del trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritenendo, tuttavia, necessaria da parte dell'ente, la formulazione di specifici progetti, secondo la disciplina recata dall'art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999, al fine di perseguire le finalità espressamente contemplate nel medesimo comma 5bis dell'art. 208 CdS. Tale orientamento è stato da ultimo ripreso e rafforzato dalla stessa sezione Lombardia con la deliberazione n. 273/2013. La sezione, nel ribadire che il comma 5 bis dell'art. 208 non consente di destinare le risorse in questione per il finanziamento tout court del trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha, tuttavia, ritenuto che detto comma permetta agli enti locali di finanziare, con i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada, le prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito 'di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187'. Dette risorse, secondo quanto evidenziato dalla stessa Sezione, devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla scorta di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio. Inoltre, 'tali risorse non possono consentire in nessun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale'. La medesima Sezione ha, infine, ritenuto, che, poiché l'accertamento della risorsa, derivante dai proventi, e il suo utilizzo prima della riscossione sono potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio alla sana gestione finanziaria dell'ente, sia necessario 'provvedere all'accertamento .. contestualmente alla riscossione dei relativi importi, oppure in alternativa, alla costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti ovvero di un congruo vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero'.
Stante il richiamato non univoco quadro interpretativo, si riterrebbe utile che l'ente richieda un definitivo e risolutivo pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni riunite, finalizzato a dirimere la questione ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 13, dell'art. 17, comma 31, del D.L. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 e dell'art. 6, comma 4 del DL 174/2012, convertito con modificazioni in legge 213/2012 e ss.mm.ii.

IL CAPO UFFICIO STAFF
(Tonelli)

AF