SEMBRA DOVERSI ESCLUDERE L'ESISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO (EX ART. 63, COMMA 12, N. 2) IN QUANTO L'AMMINISTRATORE NON SVOLGE ATTIVITA' PROFESSIONALE CON CARATTERE DI CONTINUITA' NELL'INTERESE DELL'ENTE DI APPARTENENZA.
Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 24 febbraio 2015
OGGETTO: Comune di .......... Incompatibilità e\o conflitto di interessi consigliere comunale. Quesito.
Con la nota sopra indicata codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal sindaco del comune di .......... in ordine alla posizione di un consigliere comunale dell'ente, il quale, in qualità di esercente la professione di avvocato, presta il proprio patrocinio in favore di soggetti che si contrappongono all'Amministrazione comunale in diverse controversie.
Ciò stante, l'interessato chiede -se è concepibile come legittimo e\o lecito il fatto che un ex sindaco, consigliere comunale in carica, patrocini cause contro l'ente che lui stesso, seppur all'opposizione, rappresenta-.
Al riguardo, si rammenta che le disposizioni che stabiliscono ipotesi di ineleggiblità o incompatibilità alle cariche elettive, pur essendo suscettibili di interpretazione estensiva, si sostanziano in una limitazione al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, e, pertanto, sono tassative e di stretta interpretazione (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 14 gennaio 2008, n. 626; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
Alla luce di tale considerazione, nel caso in esame, sembra doversi escludere l'esistenza di cause ostative all'espletamento del mandato elettivo ed, in particolare, della fattispecie prevista dall'art. 63, comma 12, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la quale, come noto, presuppone che l'amministratore locale svolga la propria attività professionale con carattere di continuità nell'interesse dell'ente di appartenenza (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 16 gennaio 2004, n. 550; Id., sentenza 23 aprile 1987, n. 3918; Id., sentenza 8 gennaio 1979, n. 72; Id., sentenza 14 maggio 1975, n. 1854).
Nondimeno, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul disposto dell'art. 78, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in ordine al quale la giurisprudenza ha precisato che -l'astensione del consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di 'interesse' del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera- (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 25 settembre 2014, n. 4806; Id., sentenza 28 gennaio 2011, n. 693; Id., sentenza 4 novembre 2003, n. 7050).