PRESUNTA INCOMPATIBILITA' DI UN CONSIGLIERE COMUNALE A CUI SONO STATI NOTIFICATI ATTI INGIUNTIVI DI PAGAMENTO PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA NONCHE' PER IMPOSTE E TASSE COMUNALI.

Territorio e autonomie locali
24 Febbraio 2015
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NEL CASO DI DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE DA PARTE DELL'ENTE, SUSSISTE INCOMPATIBILITA' FINO A CHE TUTTI/O I DEBITI/O NON SIANO STATI SALDATI. - LA RICHIESTA RATEIZZAZIONE CONCESSA DAL COMUNE NON FA DECADERE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO LA RATEIZZAZIONE E' SOLTANTO UNA MODALITA' DI PAGAMENTO.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 24 febbraio 2015

OGGETTO: Comune di ........ Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Con la nota sopra indicata codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal sindaco del comune di ....... in ordine all'eventuale esistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti di un consigliere comunale, al quale sono stati notificati atti ingiuntivi di pagamento per contravvenzioni al codice della strada, nonché per imposte e tasse comunali (I.C.I. e T.A.R.S.U.). Secondo quanto precisato nella richiesta di parere, il predetto amministratore ha provveduto in parte al pagamento del quantum debeatur e per la restante parte ha ottenuto un piano di rateizzazione con sospensione di tutte le procedure esecutive.
Codesta Prefettura ha, inoltre, rilevato come -a sostegno di un orientamento di favore per il Consigliere comunale, possa essere addotta la circostanza che nel caso di specie l'interessato non abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602-.
Al riguardo, si osserva che una simile valutazione potrebbe al più riguardare la parte di debito derivante dalle richiamate imposte e tasse comunali, atteso che solo per tale tipo di posizione debitoria l'incompatibilità disciplinata dal citato art. 63, comma 1, n. 6, presuppone che l'interessato abbia ricevuto invano l'avviso ivi menzionato (a proposito del quale, occorre altresì tenere presente che, in base all'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, -i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto-).
Per quanto concerne, invece, la parte di debito che trae origine da contravvenzioni al codice della strada, si ritiene di dover confermare le considerazioni ripetutamente svolte con riferimento a casi analoghi.
In tal senso, si evidenzia che i concetti di 'liquidità' ed 'esigibilità' di cui si fa menzione nella norma esprimono l'uno la certezza del debito e del relativo ammontare e l'altro che il debito stesso non sia soggetto a termini o condizioni.
Pertanto, pur condividendo i dubbi rappresentati da codesta Prefettura, finché le contravvenzioni in questione non saranno state pagate, non potrà che ritenersi esistente la prospettata fattispecie di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e finché non risulterà versata l'ultima rata prevista il debito non potrà in alcun modo considerarsi estinto.
Si precisa, comunque, che la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo è rimessa al consiglio comunale.
Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).