Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione per il controllo automatizzato dell’orario di lavoro per ottenere un’efficace razionalizzazione delle proprie risorse finanziarie. A tal proposito giova richiamare la sentenza n. 12738/2010 con la quale la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che il dipendente non può essere obbligato a firmare il registro cartaceo delle presenze, qualora sia utilizzato il sistema di rilevazione a mezzo badge. Anche i lavoratori socialmente utili, seppur non dipendenti, sono sottoposti ad una serie di doveri, tra tali doveri rientra quello dell’osservanza l’orario di lavoro. Conseguentemente, l’eventuale utilizzo del badge per detti lavoratori, ad avviso dello scrivente, potrebbe avvenire solamente tenendo conto dell’autonomia della prestazione lavorativa ovvero al solo scopo identificativo
Con una nota il vice sindaco di un Comune, nel far presente che l'ente ha in forza lavoratori LSU ed altri ex LSU stabilizzati con contratti di co.co.co., ha chiesto di conoscere se sia possibile munire gli stessi di badge marcatempo al fine di verificarne la presenza, senza che ciò comporti da parte degli stessi la possibilità di rivendicare diritti di assunzione, tenuto conto che attualmente gli stessi firmano su fogli di presenza.
Si fa, preliminarmente, presente che, com'è noto, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione per il controllo automatizzato dell'orario di lavoro. Ciò per ottenere un'efficace razionalizzazione delle proprie risorse finanziarie, con attribuzione del trattamento accessorio solo allorchè il lavoro sia effettivamente prestato, e per attuare una maggiore trasparenza nel rapporto fra le predette amministrazioni, i dipendenti e i cittadini.
Ciò posto si rileva che il lavoratore dipendente è tenuto ad osservare l'orario di lavoro e non può assentarsi senza giustificato motivo. Invero, l'inosservanza dell'orario di lavoro oltre a determinare una fattispecie di responsabilità disciplinare, determina una situazione debitoria per la mancata prestazione lavorativa.
Anche i lavoratori socialmente utili, seppur non dipendenti, sono sottoposti ad una serie di doveri, solitamente indicati nei disciplinari regionali relativi all'utilizzazione dei predetti lavoratori. Tra tali doveri rientra quello dell'osservanza l'orario di lavoro e dell'osservanza delle disposizioni di natura formale che attestino detto orario. In tale contesto non osta la possibilità di dotare di badge i lavoratori in questione. A tal proposito giova richiamare la sentenza n. 12738/2010 con la quale la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che il dipendente non può essere obbligato a firmare il registro cartaceo delle presenze, qualora sia utilizzato il sistema di rilevazione a mezzo badge. Per quanto riguarda i lavoratori ex LSU stabilizzati con contratti di co.co.co. giova rammentare che la natura 'autonoma' di dette collaborazioni comporta di per sé l'impossibilità di considerare come un obbligo la prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze. Infatti, se è pur vero che potrebbe essere necessario un inserimento del collaboratore nell'organizzazione dell'ente, poiché debbono essere garantiti uno o più risultati continuativi che si integrino in tale organizzazione, ciò dovrà comunque avvenire in presenza di una gestione autonoma del tempo di lavoro da parte del collaboratore. In altri termini, l'attività del collaboratore potrebbe anche svolgersi in un luogo diverso da quello nel quale opera l'organizzazione che fa capo al committente, venendo questi in contatto con l'organizzazione solo nei tempi utili allo svolgimento della sua collaborazione. Conseguentemente, l'eventuale utilizzo del badge per detti lavoratori, ad avviso dello scrivente, potrebbe avvenire solamente tenendo conto dell'autonomia della prestazione lavorativa ovvero al solo scopo identificativo.