DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE SUPPLENTE

Territorio e autonomie locali
10 Febbraio 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

IN CASO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DI UN CONSIGLIERE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA TEMPORANEA SOSTITUZIONE AFFIDANDO LA SUPPLENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE AL CANDIDATO DELLA STESSA LISTA PRIMO DEI NON ELETTI. LA SUPPLENZA HA TERMINE CON LA CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE. SONO PERTANTO VALIDE LE DIMISSIONI RESE DAL CONSIGLIERE SUPPLENTE NELLE DOVUTE FORME DI LEGGE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/141
Roma,

OGGETTO: Comune di ...... Dimissioni del consigliere supplente.

Si fa riferimento a precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota in data 5 c.m. con la quale è stato comunicato che il 4 febbraio u.s. sono state rassegnate le dimissioni contestuali dalla carica da parte di 4 consiglieri su 7 assegnati del comune di ......., tra cui un consigliere supplente, nominato in sostituzione temporanea per l'intera durata della sospensione del consigliere titolare. Con la stessa nota viene chiesto di conoscere il parere di questa Direzione centrale in merito all'efficacia delle suddette dimissioni e, in particolare, se le stesse configurino l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero se le dimissioni determino unicamente la cessazione dalla carica dei predetti consiglieri con conseguente necessità di procedere alla loro surroga.
Al riguardo, con particolare riferimento alle dimissioni rappresentate dal consigliere supplente si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dell'art. 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali. Detta norma dispone che in caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 ( ora articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235), il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
Il chiaro contenuto letterale della norma specifica che, durante tale periodo, il candidato chiamato alla temporanea sostituzione del consigliere raggiunto da misura cautelare svolge le funzioni di consigliere per assicurare la funzionalità del consiglio stesso.
Si rappresenta che in merito ad eventuali limiti all'esercizio di tale funzione non sono intervenute nel passato pronunce della giurisprudenza, si ritiene tuttavia di poter richiamare i pareri n.ri 94 del 21 febbraio 1996 e 501 del 14 giugno 2001 emessi dal Consiglio di Stato in relazione ai poteri del vicesindaco chiamato ad assumere i poteri del sindaco. L'Alto Consesso ha al riguardo precisato che il vicesindaco, chiamato in caso di assenza del sindaco a svolgere le funzioni vicarie, assume la veste di reggente con titolarità delle competenze, sia pure in via temporanea e straordinaria e compie tutti gli atti di competenza del sindaco. In particolare viene sottolineato che eventuali limitazioni potranno essere stabilite da norme positive ma, in mancanza, è impossibile identificare a priori atti riservati al titolare e vietati al supplente. La preposizione alla carica in cui si è realizzata la vacanza implica, di norma, l'attribuzione di tutti i poteri del titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla sua vacanza.
Conseguentemente, sulla base anche dei principi generali dell'ordinamento concernenti l'esercizio e la disponibilità dei diritti, questa direzione centrale è del parere che nell'esercizio di tali funzioni rientri anche quella di rassegnare le dimissioni dalla carica.
Nel caso di specie come rappresentato da ultimo con la menzionata nota del 5 c.m., sulla base del combinato disposto degli art. 38 e 141, comma 1, lett. b) n. 3 del citato decreto legislativo n. 267/2000 le dimissioni rassegnate, con le forme ivi indicate, dalla metà più uno dei membri assegnati comportano lo scioglimento del consiglio comunale.
Il Consiglio di Stato, più volte chiamato ad intervenire sull'argomento, ha precisato che le dimissioni ' ultra dimidium' abbiano natura di atto collettivo, caratterizzato dall'essenziale perseguimento del disegno unitario di provocare lo scioglimento del consiglio comunale con la volontà degli effetti volta non alla mera rinuncia alla carica bensì ad essa quale strumento per realizzare, unitariamente e concordemente da parte della maggioranza, l'intento comune dello scioglimento del consiglio ( Cons. Stato n. 846/2004; n. 2433/2014).