Costituzione nuovo gruppo nel corso di mandato.

Territorio e autonomie locali
5 Dicembre 2013
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine ad una problematica concernente la materia dei gruppi consiliari.
Nel caso di specie il Presidente del consiglio comunale, preso atto della comunicazione sottoscritta da quattro consiglieri finalizzata alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare ed alla revoca delle adesioni ai precedenti gruppi consiliari di appartenenza, comunicava al Presidente del gruppo originario l'avvenuto scioglimento dello stesso, ai sensi dell'art.25 del regolamento del consiglio comunale.
Il Presidente dell'originario gruppo consiliare ha lamentato di essere stato iscritto illegittimamente al gruppo misto sulla base delle disposizioni di cui al comma 7 del citato art. 25 del regolamento.
In relazione a tale determinazione sono sorti dubbi sull'esatta portata della norma regolamentare applicata.
Preliminarmente, si rappresenta che l'art. 38, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, come noto, demanda al regolamento, 'nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto', la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.
Il caso prospettato si inquadra nell'ambito dei possibili mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti.
Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'articolo 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (cfr. Tar, Trentino Alto Adige, Trento n. 75/2009).
In merito alla questione in esame si osserva che, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del regolamento del consiglio del Comune di . è previsto che 'quando i componenti di un gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a due, il gruppo è considerato automaticamente sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro tre giorni dallo scioglimento ad altro gruppo, vengono iscritti al gruppo misto.'.
Il comma 8 dell'art. 25 citato dispone che i consiglieri che non intendano più far parte di un gruppo possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare. Possono altresì confluire nel gruppo misto, ovvero aderire ad altro gruppo già costituito.
Ad avviso della scrivente, dall'esame dell'art. 25, comma 7, della citata norma regolamentare si evince che l'effetto dissolutorio del gruppo consiliare che, a seguito di dissociazioni avvenute nel corso del mandato, sia rimasto con un solo componente, si realizza ope legis quale conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dalla norma, con la conseguente iscrizione di quell'unico componente al gruppo misto qualora il medesimo non abbia aderito ad altro gruppo entro tre giorni dallo 'scioglimento' del precedente gruppo di appartenenza.
E' pur vero che, nel caso in esame, non sembra che il Presidente del gruppo consiliare originario, rimasto unico componente nello stesso, sia stato messo nella condizione di poter manifestare, entro tre giorni dallo scioglimento, la volontà di aderire ad altro gruppo ma, dalla documentazione esaminata, sembra che si sia proceduto all'iscrizione automatica del medesimo al gruppo misto.
Al riguardo, si osserva che spetta all'autonoma potestà regolamentare dell'ente prevedere termini e forme di comunicazione idonee a consentire agli interessati di esercitare l'opzione prevista dalla norma suindicata.
Per completezza si richiama, altresì, l'art. 27, comma 7, del regolamento del consiglio comunale di . che attribuisce alla conferenza dei capigruppo la potestà di esaminare le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione della normativa statutaria e regolamentare dell'ente.
Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al Comune interessato.