Con atto deliberativo 41/2013, disciplinante l’attività degli ispettori ambientali volontari, un volontario di protezione civile ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero circa il fondamento normativo che consente agli enti locali di istitu

Territorio e autonomie locali
26 Novembre 2013
Categoria 
14.01 Funzioni e responsabilità
Sintesi/Massima 

Dall’esame del Regolamento si rileva che ai soggetti nominati ispettori ambientali verrebbero affidate la funzioni di vigilanza amministrativa con poteri di accertamento delle violazioni di leggi e/o di regolamenti di settore ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 689/1981; si procederebbe alla nomina sindacale dei predetti ispettori ambientali, con riferimento agli stessi poteri di pubblico ufficiale. Ad avviso di questo Ministero l’ispettore di vigilanza ambientale può essere destinato solo a segnalare agli addetti ai servizi e/o di polizia municipale le eventuali irregolarià riscontrate durante il servizio, affinché questi ultimi possano porre in essere gli interventi di competenza in materia di polizia amministrativa.

Testo 

Con una e-mail il Sig... trasmettendo il Regolamento approvato da un Comune con atto deliberativo, disciplinante l'attività degli ispettori ambientali volontari, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero circa il fondamento normativo che consente agli Enti locali di istituire la citata figura e la qualificazione giuridica da attribuire a tale soggetto.
Al riguardo, dall'esame del citato regolamento si rileva che ai soggetti nominati ispettori ambientali, a seguito di procedura selettiva e corso di formazione, verrebbero affidate le funzioni di vigilanza amministrativa con poteri di accertamento delle violazioni di leggi e/o di regolamenti di settore ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981; si procederebbe, quindi, alla nomina sindacale dei predetti ispettori ambientali, con conferimento agli stessi dei poteri di pubblico ufficiale.
La questione rappresentata è stata già sottoposta all'attenzione della scrivente Direzione che ha provveduto ad interessare, per gli specifici ambiti di competenza, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha reso il proprio parere con una nota.
Il citato Dipartimento ha, innanzitutto, rilevato che l'istituzione della figura di Ispettore ambientale non trova fondamento nella specifica disciplina dettata in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, né in altra normativa statale. Tuttavia, poiché il richiamato D.Lgs. 152/2006, all'art. 198 attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti riconoscendo agli stessi il potere regolamentare sull'organizzazione e sullo svolgimento di detta funzione, si deve ritenere che in presenza di una apposita norma regolamentare sia possibile prevedere la figura di ispettore di vigilanza ambientale. I comuni possono, altresì, prevedere nel regolamento medesimo, l'istituzione di uffici strumentali all'esercizio delle relative funzioni.
Per quanto attiene agli ambiti operativi dei suddetti ispettori ambientali, deve concordarsi con quanto sostenuto dal citato Dipartimento, circa l'impossibilità di riconoscere al personale le funzioni di controllo e accertamento degli illeciti commessi in violazione del regolamento comunale in materia di rifiuti urbani tenuto conto che tali funzioni rientrano nella sfera delle funzioni pubbliche di polizia amministrativa locale, riconosciute esclusivamente in capo agli addetti al Servizio e/o al Corpo di polizia municipale dei Comuni singoli o associati.
Si sottolinea, infatti, che la possibilità di riscontrare ed elevare sanzioni compete esclusivamente ai soggetti incaricati di particolari attività di vigilanza espressamente regolamentate da leggi statali o regionali, quali, ad esempio, la vigilanza venatoria ecologica ed ambientale, ittica, zoofila (vedi a tal proposito le leggi n. 157/1992 e n. 963/1965 e dal D.P.R. 1604/1931).
Ad avviso di questo Ministero, pertanto, l'ispettore di vigilanza ambientale può essere destinato solo a segnalare agli addetti ai servizi e/o corpi di polizia municipale le eventuali irregolarità riscontrate durante il servizio, affinché questi ultimi possano porre in essere gli interventi di competenza in materia di polizia amministrativa.
Si prega codesta Prefettura di voler comunicare quanto sopra all'Ente interessato al fine di apportare le modifiche al Regolamento in questione al fine di renderlo conforme alle disposizioni normative.