Rappresentanza di ciascun gruppo consiliare all’interno delle commissioni consiliari. Formulazione quesito.

Territorio e autonomie locali
18 Ottobre 2012
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.

Un’eventuale modifica regolamentare che determini l’aumento del numero dei componenti della commissione elettorale comunale, disciplinata dall’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, non potrà in alcun modo trovare applicazione, atteso che la materia elettorale rientra tra quella di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata, con la quale il Comune di . a seguito di una interpellanza presentata da un consigliere di minoranza, ha richiesto un parere sulla composizione delle commissioni consiliari permanenti e speciali.
In particolare, si eccepisce che l'attuale previsione regolamentare (tre componenti per ogni commissione, di cui due appartenenti alla maggioranza e uno appartenente alla minoranza)possa essere lesiva del principio di rappresentanza di ciascun gruppo consiliare in seno alle commissioni consiliari, proponendo, quindi, un aumento del numero dei componenti da tre a cinque.
Giova rammentare, in via preliminare, che in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
La proporzionalità, quindi, è volta ad assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile.
Tuttavia, il legislatore non ha precisato in che modo debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, 4.7.1992, n. 796; T.A.R. Lombardia Milano, 3.5.1996, n. 567), assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare.
La stessa giurisprudenza richiamata ha, inoltre, precisato che il criterio proporzionale 'è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile. Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono, non solo la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell'organo elettivo, ma anche – quando la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l'obiettivo, con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta' (TAR Lombardia, n.567/96).
Pertanto, il Comune di ..., nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potrà valutare l'evenienza di procedere ad opportuna integrazione delle previsioni regolamentari, individuando la soluzione applicativa che meglio garantisca il rispetto del criterio proporzionale nella composizione delle commissioni consiliari.
Tuttavia, un'eventuale modifica regolamentare che determini l'aumento del numero dei componenti delle commissioni consiliari, non potrà in alcun modo trovare applicazione con riferimento alla composizione della commissione elettorale comunale, disciplinata dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Infatti, la materia elettorale rientra tra quella di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, e agli adempimenti ad essa relativi sovrintende il sindaco in qualità di ufficiale del Governo (artt. 14 e 54, comma 3, del d.lgs. n. 267/200).
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente nei modi ritenuti più opportuni.